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La (seconda) audace sentenza in tema di concessione di benefici penitenziari: dalla Consulta un forte richiamo alla finalità rieducativa della pena.

in Giurisprudenza Penale, 2019, 11 – ISSN 2499-846X

Corte Costituzionale, sent. 9 novembre 2019 (ud. 9 ottobre 2019), n. 229
Presidente Lattanzi, Relatore Viganò

Con sentenza 9 ottobre 2019, n. 229, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 58-quater, co. 4, O.P., nella parte in cui prevede che i condannati a pena detentiva temporanea, per i delitti di cui agli artt. 630 c.p. e 289-bis c.p. che abbiano cagionato la morte del sequestrato, non sono ammessi ad alcuno dei benefici penitenziari ex art. 4-bis, co. 1, O.P. se non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata.

Ad avviso della Consulta, la preclusione temporale posta dall’art. 58-quater, co. 4, O.P. sovverte irragionevolmente la logica gradualistica della finalità rieducativa del condannato, nonché della progressività trattamentale e flessibilità della pena, in spregio al combinato disposto degli artt. 3 e 27, co. 3, Cost..

Non solo, con la sentenza in commento, la Corte Costituzionale ha definitivamente eliminato l’irragionevole eccezione in peius che si era venuta a creare, dopo la sentenza n. 149/2018 della stessa Corte, tra i condannati a pena detentiva temporanea e gli ergastolani, in riferimento ai medesimi reati.

Per effetto della presente pronuncia, pertanto, la disposizione di cui all’art. 58-quater, co. 4, O.P. resta interamente caducata.

Come citare il contributo in una bibliografia:
F. Barbero, La (seconda) audace sentenza in tema di concessione di benefici penitenziari: dalla Consulta un forte richiamo alla finalità rieducativa della pena, in Giurisprudenza Penale Web, 2019, 11