L’informazione provvisoria delle Sezioni Unite su dichiarazione di assenza ed elezione di domicilio presso il difensore di ufficio
Cassazione Penale, Sezioni Unite, ud. 28 novembre 2019, informazione provvisoria n. 26
Presidente Carcano, Relatore Caputo
Come avevamo anticipato, con ordinanza n. 9114 del 2019, era stata rimessa alle Sezioni Unite seguente questione di diritto in tema di dichiarazione di assenza: «se per la valida pronuncia della dichiarazione di assenza di cui all’art. 420-bis cod. proc. pen., integri presupposto sufficiente – particolarmente nell’ipotesi della sua identificazione da parte della polizia giudiziaria, con nomina di difensore di ufficio – il fatto che l’indagato elegga contestualmente il domicilio presso il suddetto difensore di ufficio, oppure tale elezione non sia di per sé sufficiente e se, in questo caso, possa tuttavia diventarlo sulla base di altri elementi che convergano nel far risultare con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento stesso o di atti del medesimo».
All’udienza del 28 novembre 2019, le Sezioni Unite hanno fornito la seguente soluzione: «la sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, da parte dell’indagato, non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all’art. 420-bis cod. proc. pen., dovendo il giudice in ogni caso verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata un’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest’ultimo abbia conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento stesso (principio espresso con riferimento a una fattispecie rientrante nella disciplina previgente alla introduzione del comma 4-bis dell’art. 162 cod. proc. pen.)».