L’informazione provvisoria delle Sezioni Unite sull’utilizzazione in altri procedimenti dei risultati delle intercettazioni (art. 270 c.p.p.)
Cassazione Penale, Sezioni Unite, ud. 28 novembre 2019, informazione provvisoria n. 25
Presidente Carcano, Relatore Caputo
Come avevamo anticipato, con ordinanza n. 11160 del 2019, era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: «se a seguito di autorizzazione allo svolgimento di operazioni di intercettazione per uno dei reati di cui all’art. 266 cod. proc. pen., le conversazioni intercettate siano comunque utilizzabili per tutti i reati oggetto del procedimento e se dunque la nozione di “diverso procedimento” di cui all’art. 270 cod. proc. pen. sia applicabile solo nel caso di procedimento ab origine diverso e non anche nel caso di reato basato su notizia di reato emergente dalle stesse operazioni di intercettazione, ma priva di collegamento strutturale, probatorio e finalistico con il reato o i reati per i quali le intercettazioni sono state autorizzate».
All’udienza del 28 novembre 2019, le Sezioni Unite hanno fornito la seguente soluzione: «il divieto di cui all’art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati di intercettazioni di conversazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali siano state autorizzate le intercettazioni – salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza – non opera con riferimento ai risultati relativi a reati che risultino connessi ex art. 12 cod. proc. pen. a quelli in relazione ai quali l’autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge».