ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALEIndagini e processo

Lettura, per sopravvenuta impossibilità di ripetizione ex art. 512 c.p.p., delle dichiarazioni rese davanti al GIP dall’imputato di un reato collegato: sollevata questione di legittimità costituzionale

Tribunale di Roma, Sez. VIII, ordinanza, 27 giugno 2019
Giudice dott. Roberto Nespeca

In tema di lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione, segnaliamo l’ordinanza con cui il Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 512 c.p.p. nella parte in cui non prevede la possibilità di disporre la lettura delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dinanzi al giudice per le indagini preliminari di cui non sia possibile la ripetizione per impossibilità di natura oggettiva, di imputato di un reato collegato a norma dell’art. 371, comma 2, lettera b) c.p.p., da escutersi quale testimone assistito, nell’ipotesi di cui all’art. 64, comma 3, lettera c) c.p.p.

L’art. 512 c.p.p. – si legge nell’ordinanza – consente la lettura, per sopravvenuta impossibilità di ripetizione, degli «atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai difensori delle parti private, dal giudice nel corso dell’udienza preliminare» e, pertanto, esclude la lettura delle dichiarazioni rese davanti al giudice nel corso delle indagini preliminari.

Ad avviso del giudice a quo, «l’esclusione della lettura delle dichiarazioni rese dalla persona citata ex art. 197-bis, comma 2, codice di procedura penale quale teste assistito al giudice, nel corso delle indagini preliminari, nonostante la sopravvenuta impossibilità di ripetizione dell’esame, e il consentire, invece, la lettura delle dichiarazioni rese, fuori del contraddittorio, dinanzi alla polizia giudiziaria ed il pubblico ministero (e, dunque, in assenza di un giudice terzo), o, anche, delle dichiarazioni rese dai soggetti di cui all’art. 210 codice di procedura penale, appare in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, poiché risulta irragionevole e lesiva del principio di eguaglianza».

Redazione Giurisprudenza Penale

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