41-bis: il divieto di scambio di oggetti tra detenuti dello stesso gruppo di socialità: previsione irragionevole?
in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 1-bis – ISSN 2499-846X
Le previsioni dell’art. 41-bis appaiono sovente irragionevoli rispetto al fine esclusivo di prevenzione della sospensione del trattamento. Talvolta, l’irragionevolezza sembra evidente anche rispetto alla coerenza delle diverse disposizioni sul medesimo tema.
Il caso del divieto previsto dalla lett. f) del co. 2- quater dell’art. 41-bis OP, con riferimento allo scambio di oggetti tra detenuti dello stesso gruppo di socialità, secondo due ordinanze emesse il medesimo giorno dalla Corte di Cassazione potrebbe rientrare tra questi.
Sarà la Corte costituzionale a pronunciarsi sull’ennesima disposizione inutilmente vessatoria del regime speciale.
Come citare il contributo in una bibliografia:
V. Alberta, 41-bis: il divieto di scambio di oggetti tra detenuti dello stesso gruppo di socialità: previsione irragionevole?, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 1-bis