Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo: sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 438 c.1-bis c.p.p.
Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di La Spezia, Ordinanza, 6 novembre 2019
Giudice dott. De Bellis
In tema inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo (legge n. 33/2019) segnaliamo l’ordinanza con cui il G.U.P. del Tribunale di La Spezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 438, comma 1-bis c.p.p. (comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. a), L. 12 aprile 2019, n. 33, a decorrere dal 20 aprile 2019) ai sensi del quale «non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo».
Ad avviso del giudice a quo, «non appaiono manifestamente infondati i dubbi di compatibilità della disciplina in parola con i principi di uguaglianza e ragionevolezza, entrambi previsti dall’art. 3 della Costituzione, oltre che con i più recenti approdi della giurisprudenza costituzionale e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali».
Se da un lato «non si ignora come la giurisprudenza della Corte costituzionale abbia spesso ritenuto non sindacabili sotto il profilo costituzionale le disposizioni normative foriere di preclusioni rispetto all’accesso, per alcune tipologie di reati, ai c.d. riti premiali», dall’altro, «la decisione politico-criminale di delimitare l’accesso al giudizio abbreviato in ragione della specie di pena comminata in astratto dal legislatore si mostra difficilmente compatibile con il principio di ragionevolezza e potenzialmente foriera di esiti applicativi discriminatori, sia in termini di trattamenti differenziati per situazioni omogenee, sia, ex adverso, in termini di ingiustificato parificazione di ipotesi obiettivamente differenti».
«La violazione dell’art. 3 della Costituzione si coglie con particolare chiarezza nelle ipotesi in cui la comminatoria legislativa dell’ergastolo consegue – come nel caso in esame – alla ricorrenza di una circostanza aggravante, come tale soggetta, in caso di concorso con eventuali attenuanti, a potenziale elisione all’esito del giudizio di bilanciamento di cui all’art. 69 del codice penale, con conseguente applicazione della pena della reclusione. Paradigmatico di possibili paradossi applicativi appare proprio il reato di omicidio volontario aggravato, figura criminis che comprende una serie di ipotesi che, in concreto, pur nella comunanza dell’evento tipico, si differenziano profondamente per modalità dell’azione e per la configurazione dell’elemento psicologico. Trattasi di diversificazioni che, benché accomunate dalla comminatoria della pena massimamente afflittiva, individualizzano singole ipotesi il cui disvalore non appare di certo omogeneo».
Analoghe aporie e potenziali discriminazioni – si legge nel provvedimento – «si rinvengono analizzando il catalogo dei reali per i quali il legislatore commina la pena dell’ergastolo. Si tratta, invero, di fattispecie incriminatrici profondamente eterogenee e poste a presidio di beni giuridici di rango diverso, quali l’incolumità pubblica (ad esempio il delitto di strage o di epidemia), la personalità dello Stato (si pensi all’ampio catalogo di delitti commessi in tempo di guerra o a quello di sequestro di persona a scopo di terrorismo, aggravato dalla morte del soggetto passivo), il patrimonio (sequestro di persona a scopo di estorsione, aggravato dalla morte del soggetto passivo). Proprio rispetto ai delitti di sequestro, non e’ agevole comprendere il criterio logico in virtù del quale ipotesi come quelle appena indicate, nelle quali la morte del soggetto passivo rappresenta l’epilogo di condotte già di per se’ antigiuridiche e connotate da una certo gravità, per di più tipizzate in forma vincolata e sorrette da dolo specifico, debbano essere assoggettate al medesimo trattamento riservato a casi come quello per cui oggi si procede, essendo ictu oculi evidente la disparità di disvalore. Risulta allora manifesta l’irragionevolezza della scelta legislativa di precludere, per determinate categorie di imputati, l’opzione per una scelta processuale – con le rilevantissime conseguenze a ciò correlate in termini di trattamento sanzionatorio e, non di meno, in termini di trattamento penitenziario – in virtù’ della mera comminatoria astratta, posto che come si è dimostrato, tale elemento non può essere ritenuto identificativo di un omogeneo contenuto di disvalore».
Il giudice ha così sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 438, comma 1-bis del codice di procedura penale, cosi come inserito dall’art. 1 della legge n. 33/2019, per la violazione degli articoli 3 e 111 comma 2 della Costituzione e dell’art. 5, legge n. 33/2019 in relazione agli articoli 117 della Costituzione e 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.