Riflessioni sull’interesse del condannato per delitto ostativo e non collaborante all’accertamento di impossibilità o inesigibilità di utile collaborazione con la giustizia ex art. 4-bis, comma 1-bis, o.p. a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 253 del 2019.
in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 2 – ISSN 2499-846X
in Giurisprudenza Penale Trimestrale, 2020, 1 – ISSN 2724-0304
Corte Costituzionale, 4 dicembre 2019 (ud. 23 ottobre 2019), sentenza n. 253
Presidente Lattanzi, Relatore Zanon
La sentenza della Corte Costituzionale n. 253 del 2019 segna un passaggio importante nella storia dell’art. 4-bis, comma 1, o.p., disposizione che, come noto, nel disciplinare la condizione preliminare di accesso ai benefici penitenziari e misure alternative alla detenzione per i detenuti per uno dei delitti ivi elencati, tipizza la regola secondo cui carceratus tenetur alios detegere imponendo a questa tipologia di condannati l’obbligo della collaborazione con la giustizia in merito ai fatti per i quali ha già riportato condanna. Ciò sul presupposto, costruito alla stregua di una presunzione assoluta di pericolosità del condannato, fondato sull’equazione “non collaborazione = permanenza di collegamenti con la criminalità organizzata” e quindi permanenza di pericolosità, presunzione che elevava la collaborazione attiva ad unica condizione idonea a provare il contrario.
Dopo aver mitigato la portata dell’obbligo collaborativo a favore di chi dimostri di non essere oggettivamente o soggettivamente in grado di adempiere a ciò, mitigazione dovuta alla creazione delle fattispecie di c.d. impossibilità o inesigibilità di utile collaborazione con la giustizia da parte delle sentenze n. 357 del 1994 e n. 68 del 1995 le cui rationes decidendi sono state poi normativizzate nel comma 1-bis dell’art. 4-bis o.p., il Giudice delle leggi torna per la prima volta dopo 24 anni ad incidere direttamente sulla portata generale del principio preclusivo, sebbene con una decisione che ha una portata limitata alla sola materia del permesso premio ex art. 30-ter o.p.
La Corte Costituzionale, con una articolata motivazione, ha ritenuto di dover tramutare la presunzione assoluta di pericolosità in presunzione relativa, legittimando quindi il condannato per delitto ostativo non collaborante alla dimostrazione del venir meno dell’ipotizzata pericolosità che su di lui grava in qualsiasi modo ed indipendentemente, appunto, dall’aver tenuto una condotta di collaborazione attiva o aver dimostrato una condotta a questa equipollente, per c.d. impossibilità o inesigibilità.
L’art. 4-bis, comma 1, o.p. è stato infatti ritenuto costituzionale illegittimo «nella parte in cui non prevede che, ai detenuti [in espiazione pena per tutti i delitti ivi elencati] possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell’art. 58-ter del medesimo ordin. penit., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo di ripristino di tali collegamenti».
Venuta meno, pertanto, l’obbligatorietà della collaborazione attiva (comma 1, art. 4-bis o.p.) e per effetto di ciò anche l’altrettanto “obbligatoria alternativa” di un accertamento di una condotta equipollente di impossibilità o inesigibilità di un’utile collaborazione con la giustizia (comma 1-bis, art. 4-bis o.p.), quale indefettibile presupposto di ammissibilità della domanda di permesso premio inoltrata da un detenuto per reato ostativo non collaborante, la novità introdotta dalla sentenza costituzionale n. 253 del 2019 apre un diverso scenario operativo – sebbene, per la verità, non proprio rivoluzionario – circa le modalità di presentazione, i corrispondenti oneri difensivi di allegazione ed i criteri di giudizio di una domanda di permesso premio, scenario che impone anzitutto di verificare se a tutt’oggi permanga per il detenuto un interesse al giudizio di accertamento di impossibilità o inesigibilità di utile collaborazione con la giustizia ex art. 4-bis, comma 1-bis, o.p.
Come citare il contributo in una bibliografia:
A. Ricci, Riflessioni sull’interesse del condannato per delitto ostativo e non collaborante all’accertamento di impossibilità o inesigibilità di utile collaborazione con la giustizia ex art. 4-bis, comma 1-bis, o.p. a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 253 del 2019, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 2Il contributo è stato altresì pubblicato nella rivista trimestrale:
A. Ricci,Riflessioni sull’interesse del condannato per delitto ostativo e non collaborante all’accertamento di impossibilità o inesigibilità di utile collaborazione con la giustizia ex art. 4-bis, comma 1-bis, o.p. a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 253 del 2019, in Giurisprudenza Penale Trimestrale, 2020, 1, p. 26