ARTICOLICONTRIBUTIDIRITTO PENALELegilsazione speciale

Delitti di infedele e omessa dichiarazione: tra patteggiamento e nozione di pena illegale in caso di mancato pagamento dell’imposta evasa.

in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 2 – ISSN 2499-846X

Cassazione Penale, Sez. III, Sentenza 21 novembre 2019 (ud. 2 ottobre 2019), n. 47287
Presidente Liberati, Relatore Corbo

Con la sentenza in commento la Suprema Corte ha stabilito che in caso di contestazione dei reati tributari di infedele o omessa dichiarazione previsti dagli articoli 4 e 5 del D. lgs. 10 marzo 2000, n° 74, il rito speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti è subordinato al pagamento dell’imposta evasa prima dell’apertura del dibattimento, se il pagamento avviene dopo che l’imputato abbia avuto conoscenza di attività di controllo nei suoi confronti. L’eventuale anticipazione del pagamento prima di tale evenienza costituirebbe invece una causa di non punibilità.

Nella vicenda giudiziaria in esame, il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, ha condannato l’imputato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione condizionalmente sospesa, a norma dell’artt. 444 e ss. c.p.p., in ordine al reato di omessa dichiarazione di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 74 del 2000 a seguito di evasione I.V.A. Imputato che nella vicenda giudiziaria in esame non aveva provveduto al pagamento dell’imposta evasa neppure parzialmente.

Il Procuratore Generale proponeva ricorso per Cassazione per due motivi: con il primo motivo, per denunciare l’illegalità della pena per l’illegittima applicazione del rito speciale per mancanza dei requisiti previsti dall’art. 13-bis, D. Lgs. n. 74 del 2000. Con il secondo motivo, per denunciare la violazione di legge per illegalità della pena per mancata applicazione della confisca obbligatoria prevista dall’art. 12-bisdel D. Lgs. n. 74 del 2000.

Ripercorrendo brevemente la normativa in materia, l’art. 13-bis, comma secondo del D. Lgs. n. 74 del 2000, stabilisce che per i delitti di cui a tale decreto l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale possa essere chiesta dalle parti solo quando ricorra la circostanza di cui al comma 1, nonché il ravvedimento operoso, fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 13, commi 1 e 2.

Il primo comma prevede che fuori dai casi di non punibilità, le pene per i delitti di cui al decreto sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell’articolo 12 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie.

Con la sentenza n. 47287 depositata il 21 novembre 2019, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dal Procuratore Generale. Dalla sentenza si evince chiaramente che per i delitti di infedele e omessa dichiarazione di cui agli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 74 del 2000, la ricostruzione secondo cui l’adempimento del debito tributario è condizione necessaria per accedere al rito di cui all’art. 444 c.p.p., appare coerente con il dato normativo.

Secondo i Giudici di legittimità è giuridicamente ed empiricamente ipotizzabile ritenere che l’accesso al rito di cui all’art. 444 c.p.p., sia subordinato al verificarsi della circostanza di cui al D. Lgs. n. 74 del 2000, art. 13-bis, comma 1.

La causa di non punibilità di cui all’art. 13, comma 2, si verifica esclusivamente se l’integrale pagamento del debito è effettuato: a) in collegamento con il ravvedimento operoso o la presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo; b) semprechè il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

È quindi evidente che, per i reati in questione, il pagamento del debito tributario effettuato prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ma dopo della formale conoscenza, da parte dell’autore del reato, di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, non potrà integrare la causa di non punibilità. Inoltre, ad avviso della Suprema Corte, soluzioni differenziate per le fattispeciedi cui agli artt. 10-bis, 10-tere 10-quater, comma 1, rispetto alle fattispecie di cui agli artt. 4 e 5 sono logicamente e sistematicamente ammissibili e coerenti con il dato normativo, alla luce della diversa gravità delle fattispecie.

Infatti, mentre i delitti di omesso versamento e di indebita compensazione di cui agli artt. 10-bis, 10-tere 10-quater, comma 1, sono tutti puniti con la pena della reclusione da sei mesi a due anni, i delitti di cui agli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 74 del 2000 sono puniti, il primo, con la reclusione da uno a tre anni, e, il secondo, con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Da ciò consegue la seguente statuizione: ritenuto che,per i reati di cui al D. Lgs. n. 74 del 2000, artt. 4 e 5, il rito speciale previsto dall’art. 444 e ss. c.p.p., è ammissibile solo quando vi sia stato l’integrale pagamento del debito tributario prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, pur se dopo la formale conoscenza, da parte dell’autore del reato, di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, deve affermarsi che la sentenza impugnata ha illegalmente determinato la pena, applicando la diminuente del rito in assenza dei presupposti necessari.

Infine, anche per quanto riguarda l’altro motivo di impugnazione, con cui è stata censurata la sentenza l’illegalità della pena per mancata applicazione della confisca obbligatoria, norma dell’art. 12-bis del D. Lgs. n. 74 del 2000, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 c.p.p., per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

La sentenza in commento si caratterizza per il dato di fatto che giunge a conclusioni opposte rispetto a quanto deciso dalla sesta sezione della Suprema Corte con la sentenza n. 48029 del 26 novembre 2019 e ciò offre spunti per una riflessione sul concetto di “pena illegale” in caso di applicazione della pena a richiesta delle parti.

Infatti, la sezione terza ha accolto il ricorso del Procuratore Generale riconoscendo “l’illegalità della pena” nonostante detta pena sia stata concorda con il Pubblico Ministero. Di diverso avviso invece la sezione sesta della Suprema Corte per una vicenda analoga.

Anche nel caso esaminato dalla sesta sezione, il Procuratore Generale censurava la pena “patteggiata” per illegalità della pena per aver il Tribunale di Brescia applicato la pena richiesta delle parti senza che l’imputato avesse provveduto al versamento delle imposte evase. Anche in questo caso, secondo il Procuratore ricorrente, il Tribunale non avrebbe potuto emettere sentenza su accordo delle parti, non ricorrendo il presupposto di cui all’art. 13 biscomma 2 del D. Lgs. n. 74 del 2000, stante la mancata verifica dell’integrale pagamento del debito tributario. Tale situazione si risolverebbe nell’applicazione di una pena illegale.
La sesta sezione della Suprema Corte ha chiarito che in caso di “patteggiamento” è ammesso ricorso per Cassazione nel caso di applicazione di pena illegale.

In ordine alla nozione di “pena illegale”, così come efficacemente sintetizzato dalle Sezioni Unite (in particolare, Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018, Pittalà, Rv. 273934/01-273934/02, e Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205/01-264207/01), attiene a quella pena che, per specie ovvero per quantità, non corrisponde a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in questione, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale, o che, comunque, è stata determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione basato su una cornice edittale inapplicabile, come è quella dichiarata costituzionalmente illegittima o perché individuata in violazione del principio di irretroattività della legge pena più sfavorevole.

Per pena illegale comunque deve intendersi quella che si risolve in una pena diversa, per specie, da quella stabilita dalla legge, ovvero quantificata in misura inferiore o superiore ai relativi limiti edittali. Tale non è la pena patteggiata con il consenso del Pubblico Ministero, per essere stata applicata una pena per i delitti di cui agli artt. 5 e 10 quaterdel D. Lgs. n. 74 del 2000.

Ne consegue come nessuna illegalità della pena, presupposto per la stessa ammissibilità del ricorso, sia ravvisabile nella specie.

Inoltre, continuano i Giudici di legittimità, il ricorso del Procuratore generale presenta un ulteriore profilo di inammissibilità nella misura in cui lamenta la mancata motivazione in ordine all’integrale pagamento del debito tributario, vizio della motivazione non annoverabile tra i vizi denunciabili exart. 448, comma 2-bis, c.p.p. introdotto dalla legge n. 103/2017 (cd Riforma Orlando), che consente il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza.

Per concludere, alla luce del contrasto giurisprudenziale qui segnalato, sarebbe auspicabile un intervento chiarificatore da parte delle Sezioni Unite.

Come citare il contributo in una bibliografia:
G. Ortolani, Delitti di infedele e omessa dichiarazione: tra patteggiamento e nozione di pena illegale in caso di mancato pagamento dell’imposta evasa, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 2.