Il caso Cappato “in controluce”: la Corte costituzionale nella forma di governo
in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 2 – ISSN 2499-846X
Corte Costituzionale, 22 novembre 2019 (ud. 25 settembre 2019), sentenza n. 242
Presidente Lattanzi, Relatore Modugno
Le decisioni della Corte costituzionale nel caso Cappato sono davvero un poliedro. Nel senso che possono essere lette da molti punti di vista e da ciascuno offrono interessanti spunti di riflessione.
Dal punto di vista penale, le decisioni sono molto importanti perché si pronunciano in maniera innovativa sul sudicio assistito, ritenendo anacronistiche le sanzioni di cui all’art. 580 cod. pen., ma con un intervento sulle scriminanti. Dal punto di vista del metodo decisorio, molto innovativa è sia la tecnica della doppia pronuncia (ord. 207 del 2008 e sent. n. 242 del 2019), con assegnazione di un termine al Parlamento per colmare la lacuna, sia la modalità di pronunciare una incostituzionalità “differenziata”, ossia distinta nel passato e nel futuro, anche al fine di mitigare gli effetti di una sentenza comunque manipolativa, in un campo molto delicato.
A me interessa qui spendere soltanto qualche considerazione, in controluce, sulla posizione dalla Corte costituzionale nella forma di governo.
Con la maturazione delle democrazie contemporanee, ai poteri di governo si sono affiancate le istituzioni di garanzia. Accanto alla tradizionale tripartizione dei poteri, si sono collocati Capo dello Stato e Corte costituzionale per completare il bilanciamento di poteri.
Sappiamo bene che il Costituente aveva pensato la Corte in chiave kelseniana, quale strumento di garanzia della Costituzione, per proteggere giuridicamente la Carta da possibili manipolazioni dei gruppi dominanti e della politica. Una sorta di legislatore negativo, cioè un custode della Costituzione.
Tuttavia, la Corte ha ben preso ampliato il proprio ruolo, già a partire dal primo decennio di attività, quando ha iniziato a promuovere la Costituzione, eliminando le residue norme di stampo fascista o socialmente superate, palesemente contrastanti con l’impianto costituzionale (tipo la sanzione dell’adulterio solo della moglie e non del marito (sentt. n. 126 del 1968 e n. 147 del 1969), così autolegittimandosi nel sistema, rispetto alla iniziale diffidenza con cui era stata accolta sia dal mondo politico sia da quello giudiziario.
Questo ruolo si è rafforzato dagli anni ’70, quando la Consulta ha assunto la funzione di mediazione nei conflitti sociali e politici. Il giudice costituzionale è stato chiamato a giudicare sempre più di frequente su leggi emanate dal Parlamento repubblicano e, quindi, ha dovuto porsi come «contraltare» delle scelte politiche. Le tecniche decisorie si sono affinate sempre di più, le pronunce hanno assunto un impatto politico sempre maggiore.
La ulteriore maturazione del sistema costituzionale e i sintomi della sua crisi hanno portato alla Consulta i primi conflitti fra poteri, non più risolvibili solo in chiave di mediazione politica. E le prime richieste di referendum abrogativo, per valutare se sottoporre al voto popolare temi «caldissimi» come il divorzio o l’aborto.
Così la Corte ha cominciato a offrire una lettura evolutiva della Costituzione, facendone la base per la tutela e la promozione anche di nuovi diritti, non garantiti espressamente, ma desumibili implicitamente dal sistema. Una lettura interpretativa coraggiosa che ha dato copertura costituzionale – ad es. – al diritto alla riservatezza, all’identità personale e sessuale, all’abitazione, all’ambiente, all’informazione. Tutti costituzionalmente non esplicitati.
Nel far ciò, i giudici della Consulta hanno necessariamente sviluppato un sempre più aperto dialogo con il Parlamento e con i giudici comuni, come risulta emblematicamente dal buon funzionamento dello strumento delle additive di principio.
In tal modo, la Corte è entrata in maniera sempre più significativa nella forma di governo, pronunciandosi su questioni “nuove” di grande rilevanza sociale, a cui il Costituente non poteva nemmeno pensare: simboli religiosi, fecondazione assistita, matrimonio omosessuale, cognome della madre.
Ciò è accaduto anche sul versante istituzionale, con la Corte che ha “corretto” le scelte politiche del Parlamento, ad esempio per la sfiducia individuale al Ministro (sent. n. 7 del 1996) o per la speciale immunità alle alte cariche dello Stato (lodo Schifani e lodo Alfano), dichiarata incostituzionale due volte (sentt. n. 24 del 2004 e n. 262 del 2009).
Oppure ha colmato le inerzie degli altri organi costituzionali, come ad es, per le leggi elettorali, corrette vigorosamente sia rispetto al c.d. «Porcellum» sia rispetto al c.d. «Italicum»: sentt. n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017, dopo tutta una serie di moniti andati a vuoto.
O ancora svolgendo un vero e proprio ruolo arbitrale, rispetto alla divisione di poteri fra Stato e Regioni, dopo la riforma del Titolo V, o in casi molto specifici, come rispetto alle contestazioni della minoranza parlamentare rispetto alla procedura di approvazione della legge di bilancio (ord. n. 17 del 2019).
Non serve dilungarsi. La Consulta è entrata nella forma di governo, non solo quale garante ma anche quale interprete della Costituzione, in maniera da assicurarne l’applicazione rispetto ai nuovi valori e alla evoluzione del sistema.
Ecco il punto. La Corte costituzionale si è inevitabilmente evoluta da “custode” della Costituzione a “interprete privilegiato” della Costituzione.
Le sentenze del caso Cappato ce lo dimostrano a pieno.
E non poteva essere diversamente quando viene chiamata a valutare non più solo ciò che la Costituzione dice, ma rispetto a “situazioni inimmaginabili all’epoca in cui la norma incriminatrice fu introdotta, ma portate sotto la sua sfera applicativa dagli sviluppi della scienza medica e della tecnologia, spesso capaci di strappare alla morte pazienti in condizioni estremamente compromesse, ma non di restituire loro una sufficienza di funzioni vitali” (sono parole della ord. n. 207 del 2018).
E’ una Corte che dialoga con il Parlamento, invia moniti, fissa termini, corregge scelte. Non dobbiamo stupirci. Ma prenderne atto. Specie rispetto alla “debolezza” di un Parlamento in crisi.
La Corte in oltre sessant’anni di attività è diventata una specie di “potere costituente permanente”, per colmare le lacune di un testo costituzionale comunque in evoluzione rispetto alla realtà sociale. O anche per mettere a punto revisioni della Carta un po’ frettolose o comunque incomplete: così si è “inventata” l’attrazione da parte dello Stato in “sussidiarietà ascensionale” delle materie di interesse nazionale per le c.d. grandi opere di interesse strategico (sent. n. 303 del 2003).
Ormai possiamo ritenere superato il dibattito del se il giudice costituzionale opera come organo giuridico o come organo politico. Tutte le costruzioni per configurare «l’isola della ragione nel caos delle opinioni» (Modugno) o piuttosto «l’isola dell’opinione più ragionevole» (Elia), in quanto le questioni costituzionali sono da valutare con una discrezionalità molto vicina alle valutazioni politiche.
In una democrazia matura e complessa, una Corte costituzionale non può leggere la realtà con i soli occhiali del diritto, ma deve necessariamente correggere il proprio visus con le diottrie della politica, in una continua e proficua interlocuzione con gli altri organi costituzionali. Anche rispetto al suicidio assistito.
Come citare il contributo in una bibliografia:
A. Celotto, Il caso Cappato “in controluce”: la Corte costituzionale nella forma di governo, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 2