Modifica dell’imputazione e facoltà dell’imputato di chiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova: dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 516 c.p.p.
Corte Costituzionale, sentenza n. 14 del 2020
Presidente Cartabia, Relatore Viganò
Con ordinanza del 25 gennaio 2019, il Tribunale di Grosseto aveva sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell’art. 516 c.p.p. nella parte in cui non prevede, in caso di contestazione di un fatto diverso, la facoltà dell’imputato di chiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova.
Con sentenza n. 14/2020, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui, in seguito alla modifica dell’originaria imputazione, non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova.