Alle Sezioni Unite la questione della efficacia dell’elezione di domicilio ai fini della notifica all’imputato detenuto
in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 2 – ISSN 2499-846X
Cassazione Penale, Sez. III, ord., 13 dicembre 2019 (ud. 28 novembre 2019), n. 50429
Presidente Izzo, Relatore Semeraro, Ricorrente Speranza
È rimessa alle Sezioni unite la questione: “se la notifica del decreto di giudizio immediato all’imputato detenuto che abbia eletto domicilio presso il difensore di fiducia debba essere effettuata ex art. 156 co. 1 c.p.p. o presso il domicilio eletto”.
Nel caso di specie, l’imputato, in sede di esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare carceraria, aveva eletto domicilio presso il proprio difensore; era poi stato ristretto in via cautelare nell’istituto penitenziario; infine, il decreto di giudizio immediato emesso dal GIP nei suoi confronti, quando egli era detenuto in carcere, era stato notificato al difensore domiciliatario (che aveva firmato nella cancelleria GIP per presa visione, rinunciando alle notifiche).
In primo grado, il Tribunale riteneva che la notifica fosse stata compiuta correttamente ed evidenziava inoltre che l’eccezione sollevata dai difensori meritasse il rigetto in quanto, potendo la notifica reputarsi, al più, non omessa bensì solo svolta secondo una procedura diversa da quella prevista, e pertanto, versandosi in una ipotesi di nullità intermedia e sanabile, la relativa eccezione avrebbe dovuto essere sollevata alla prima udienza e non alla seconda udienza, come invece si è verificato.
In grado di appello, la corte territoriale si allineava al pensiero del giudice di prime cure, ritenendo che la notifica fosse regolare, in quanto correttamente svolta nei confronti del difensore domiciliatario.
La Sezione rimettente ricostruisce con l’ordinanza in commento il panorama giurisprudenziale in merito alla applicabilità delle regole in materia di domicilio eletto nel caso in cui ad aver eletto il domicilio sia un soggetto detenuto.
Secondo un primo orientamento, nel caso in cui lo stato di detenzione – anche per altro procedimento – sia noto all’autorità procedente, la notifica deve essere svolta a pena di nullità nelle mani del soggetto detenuto, nel luogo ove egli è ristretto, anche nel caso in cui l’elezione di domicilio abbia preceduto la sottoposizione al regime detentivo, in quanto l’ufficio procedente è onerato, prima di effettuare la notifica dell’atto al destinatario, di verificarne lo status libertatis (Cass. sez. VI, 31 marzo 2015, n. 18628, El Cherquoi, Rv. 263483; Cass. sez. I, 9 luglio 2013, n. 13609, Rv. 259594; Cass. sez. V, 10 giugno 2003, n. 37135, Rv. 226664).
Secondo altro orientamento, l’imputato detenuto ha diritto di eleggere domicilio, e pertanto la notifica effettuata presso il domiciliatario e non presso il luogo di detenzione è del tutto valida. L’elezione di domicilio ha infatti carattere negozial-processuale e costituisce una dichiarazione di volontà i cui effetti possono essere rimossi solo con revoca e non per l’intervento di un mutamento fattuale come il sopravvenuto stato di detenzione. Inoltre, l’art. 156 c.p.p., che regola la procedura di notifica nei confronti dell’imputato detenuto, non contiene deroghe rispetto alla generale materia delle notificazioni, sicché non può essere privato l’imputato della possibilità di eleggere domicilio sebbene detenuto (Cass. sez. II, 4 ottobre 2018, n. 21787, Rv. 275592; Cass. sez. VI, 1 marzo 2018, n. 20532, Rv. 273420; Cass. sez. II, 28 febbraio 2017, n. 15102, Rv. 269863; Cass. sez. III, 6 febbraio 2015, n. 42223, Rv. 264963; Cass. sez. VI, 7 ottobre 2008, n. 42306, Rv. 241877).
Con l’ordinanza qui annotata, la terza Sezione aderisce al primo dei due orientamenti e sottopone la questione al supremo Consesso riunito.
Rileva che la valorizzazione del primo orientamento citato discende dalla lettura congiunta di alcuni argomenti qui di seguito schematicamente riportati:
- la rubrica dell’art. 156 c.p.p. si riferisce espressamente e specificamente alle notifiche da effettuarsi nei confronti dello “imputato detenuto”;
- la disciplina in materia di notifiche al domicilio eletto si applica solo nell’ipotesi di imputato non detenuto, in quanto il richiamo agli artt. 161 ss. c.p.p. è effettuato – in chiave di eccezione alla regola, cfr. locuzione “Salvo quanto previsto dagli artt. 161 e 162” – solo nell’ambito dell’art. 157 c.p.p., che regola la notifica all’imputato non detenuto;
- l’art. 161 c.p.p. (norma sulla elezione, dichiarazione, determinazione del domicilio) cita al comma 1, quale soggetto onerato di dichiarare o eleggere domicilio, l’indagato/imputato “non detenuto né internato”;
- l’art. 161 co. 3 c.p.p. prevede che, all’atto della scarcerazione (non per proscioglimento definitivo) l’imputato deve eleggere o dichiarare domicilio; ciò a dimostrazione del fatto che una eventuale precedente elezione di domicilio già resa deve considerarsi priva di effetto in virtù del sopravvenuto stato detentivo, il che attesterebbe ulteriormente ai nostri fini la incompatibilità tra stato detentivo ed elezione di domicilio;
- si consideri inoltre che la detenzione, a dispetto di quanto asserito dai sostenitori della tesi avversa, non può qualificarsi come “mero fatto” inidoneo a privare l’elezione di domicilio, manifestazione di volontà, dei dovuti effetti, ma è essa stessa “effetto giuridico” dell’applicazione dell’ordinanza custodiale e pertanto assume una propria dignità giuridica ai fini dell’applicazione di apposita disciplina, autonoma rispetto a quella scaturente dall’avvenuta elezione di domicilio.
Si specifica, nel testo dell’ordinanza, che, laddove si aderisse all’orientamento auspicato dalla terza Sezione, la notifica effettuata al detenuto presso il domiciliatario dovrebbe essere ritenuta omessa, in ossequio ai principi stabiliti dalle Sezioni unite con sentenze nn. 7697/2016 e 17179/2002.
I dicta espressi con le pronunzie da ultimo segnalate concernono il criterio ermeneutico da adottare per qualificare la nullità derivante dai vizi della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio: è stato sancito, infatti, che si ha nullità assoluta e insanabile quando la notifica è omessa o è realizzata in forme diverse da quelle prescritte sì da risultare inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato, incidendo così direttamente sulla vocatio in iudicium e sulla regolare instaurazione del contraddittorio ed impedendo all’imputato di apprestare la propria difesa.
Come citare il contributo in una bibliografia:
F. Lombardi, Alle Sezioni Unite la questione della efficacia dell’elezione di domicilio ai fini della notifica all’imputato detenuto, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 2