Casi di procedibilità d’ufficio per i reati contro il patrimonio (nuovo art. 649-bis c.p.p.) e riferimento alle “aggravanti ad effetto speciale”: una questione alle Sezioni Unite
Cassazione Penale, Sez. II, 12 febbraio 2020 (ud. 14 gennaio 2020), n. 5555
Presidente Cammino, Relatore Messini D’Agostini
In merito al nuovo regime di procedibilità d’ufficio per taluni reati contro il patrimonio – di cui all’art. 649-bis c.p.p. (casi di procedibilità d’ufficio) inserito dall’art. 11, comma 1, D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36, a decorrere dal 9 maggio 2018 – segnaliamo l’ordinanza con cui è stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: «se il riferimento alle aggravanti ad effetto speciale contenuto nell’art. 649 bis cod. pen., ai fini della procedibilità di ufficio per taluni reati contro il patrimonio (art. 640, terzo comma, cod. pen.; art. 640-ter, quarto comma, cod. pen.; fatti di cui all’art. 646, secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all’art. 61, primo comma, n. 11 cod. pen.), vada inteso come riguardante anche la recidiva qualificata di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’art. 99 dello stesso codice».