Depositata la sentenza delle Sezioni Unite sulla liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese processuali sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato
Cassazione Penale, Sezioni Unite, 12 febbraio 2020 (ud. 26 settembre 2019), n. 5464
Presidente Carcano, Relatore Dovere
Come avevamo anticipato, con ordinanza n. 22819/2019 era stata rimessa alle Sezioni Unite una questione di diritto relativa alla individuazione del giudice competente a provvedere, per il giudizio di cassazione, in ordine alla liquidazione delle spese processuali sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 541 cod. proc. pen., nonché ad emettere, sempre per il giudizio di legittimità, il decreto di liquidazione degli onorari e delle spese al difensore della parte civile ammessa al suddetto patrocinio, ai sensi dell’art. 83, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Con sentenza n. 5464 del 2020, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: «nel giudizio di legittimità spetta alla Corte di cassazione provvedere, ai sensi dell’art. 541 cod. proc. pen., alla condanna generica dell’imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato; spetta al giudice del rinvio o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato la liquidazione di tali spese mediante l’emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002».