ARTICOLICONTRIBUTIDIRITTO PENALEResponsabilità degli enti

La Cassazione rileva la diversa natura del P.O.S.” e del M.O.C.G.” e statuisce che la violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro non comporta in automatico la sanzione ex D. lgs. n. 231/2001 a carico dell’ente

in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 2 

di Davide Belloni e Federica Gentile

Cassazione Penale, Sez. VI, 28 ottobre 2019 (ud. 24 settembre 2019), n. 43656
Presidente Piccialli, Relatore Cenci

Con la pronuncia n. 43656, le cui motivazioni sono state depositate il 28 ottobre 2019, la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, ha affermato che la verifica in ordine all’adeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo costituisce passaggio fondamentale nel giudizio di accertamento della responsabilità amministrativa da reato della persona giuridica di cui al D. lgs. n. 231/2001.

Nella vicenda processuale in esame, originata dal decesso di un operaio avvenuto durante l’utilizzo di un pesante macchinario all’interno di un cantiere, sia il Giudice di prime cure sia la Corte d’Appello avevano ritenuto responsabili sia le persone fisiche, datore di lavoro e capocantiere preposto alla sicurezza, del delitto previsto dall’art. 589 commi 1 e 2 c.p., sia l’ente società, con riferimento al c.d. reato presupposto di cui all’art. 25 septies D. Lgs. n. 231/2001, rubricato “Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello è stato proposto ricorso in Cassazione nel cui contesto particolare interesse rivestono le censure svolte nell’interesse della società, che portano la Suprema Corte a ribadire e meglio specificare i criteri di imputazione della responsabilità amministrativa da reato alla persona giuridica.

Come citare il contributo in una bibliografia:
D. Belloni – F. Gentile, La Cassazione rileva la diversa natura del Piano Operativo per la Sicurezza (“P.O.S.”) e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (“M.O.C.G.”) e statuisce che la violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro non comporta in automatico la sanzione ex D. lgs. n. 231/2001 a carico dell’ente, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 2