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Il patteggiamento è ammissibile anche senza restituzione del profitto della corruzione, se non determinabile

in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 2 – ISSN 2499-846X

Tribunale di Salerno, Ufficio GIP, 12 febbraio 2010
Dott. Mastrangelo

1. Il Tribunale di Salerno, Ufficio GIP, con ordinanza in data 12.02.2020, ha dichiarato l’ammissibilità della richiesta di patteggiamento di alcuni imputati per il delitto di corruzione in atti giudiziari, in assenza di restituzione del profitto del reato, com’è invece previsto dall’art. 444 co. 1 ter c.p.p., in quanto non desumibile dalla semplice lettura del capo d’imputazione.

2. Nel caso affrontato, gli imputati erano accusati di corruzione in atti giudiziari, per aver pagato i membri della commissione tributaria al fine di ottenere una decisione favorevole in merito alle imposte in contestazione. Non essendo facilmente determinabile dal capo d’imputazione l’ammontare del profitto del reato, avevano presentato richiesta di applicazione pena, depositando o promettendo il deposito di assegni bancari equivalenti al prezzo della corruzione, dal momento che il comma 1 ter dell’art. 444 c.p.p., ne impone alternativamente la restituzione quale condizione di ammissibilità per il patteggiamento.
La novella introdotta nel codice di rito dall’art. 6 della l. 27 maggio 2015, n. 69 difatti prevede, nei procedimenti per alcuni reati contro la PA, tra cui la corruzione, che «l’ammissibilità della richiesta [di patteggiamento] è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto».
Non essendo però di immediata determinazione l’esatto ammontare del profitto del reato, gli imputati avevano optato per la restituzione di un importo equivalente al prezzo della corruzione, posto che la disposizione richiamata menziona entrambi, e per altro verso l’art. 322 ter c.p. dispone che, con l’applicazione della pena su richiesta, sia disposta la confisca di una somma «non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale», e dunque del prezzo, quando non è possibile la confisca diretta o per equivalente del profitto, e che infine l’art. 322 quater c.p. prevede alternativamente il pagamento di «una somma equivalente al prezzo o al profitto» a titolo di riparazione pecuniaria in caso di condanna per tali delitti.
Dunque, nella prospettazione fornita dalla difesa degli imputati, laddove il profitto non fosse determinabile facilmente dagli atti (in questo caso sarebbe consistito nell’utilità derivante dalla decisione “comprata” dalla corruzione, quantità impossibile da determinarsi in sede di applicazione della pena), la richiesta di patteggiamento non doveva ritenersi inammissibile, bensì esperibile mediante il versamento di una somma equivalente al prezzo, in luogo della restituzione integrale del profitto.

3. Il Giudice adito ha osservato che l’istituto della restituzione, inserito dal legislatore nel 2015 quale condizione di ammissibilità per il patteggiamento, ha la funzione di neutralizzare il vantaggio economico che il corruttore od il corrotto hanno tratto dal pactum sceleris, mediante la ripetizione rispettivamente del profitto e del prezzo del reato, laddove essi siano ictu oculi determinabili dalla lettura del capo d’imputazione. Laddove, invece, si facesse ricorso ad una diversa interpretazione della disposizione processuale, nel senso di ammettere – per il corruttore – la restituzione di qualcosa di diverso dal profitto, quale ad esempio il versamento di una somma equivalente al prezzo del reato, l’istituto assumerebbe un indebito carattere sanzionatorio e perderebbe la sua natura di mera condizione processuale.
La restituzione integrale, per sua fisionomia, difatti, privilegia l’aspetto «recuperatorio» a quello «sanzionatorio» che, peraltro, potrebbe avere luogo solo dopo l’accertamento della responsabilità, e non nella fase preliminare di verifica delle condizioni di ammissibilità del patteggiamento. Nell’intento legislativo, esso mira ad evitare che la sentenza di patteggiamento possa consentire al corruttore (od al corrotto) di continuare a godere del beneficio economico tratto dalla corruzione, per cui subordina l’ammissione al rito alla sua restituzione. Invece, imporre la restituzione di un vantaggio economico percepito da altri risulterebbe una soluzione fuori dallo schema normativo sopra analizzato.
Tale interpretazione trova, in effetti, conferma nella giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione che, riconoscendone la natura esclusivamente processuale, e con ciò l’applicazione anche ai fatti precedenti alla sua entrata in vigore, ha incidentalmente confermato che l’istituto ha la finalità di «impedire all’imputato qualsiasi vantaggio di natura economica direttamente derivante dal reato», consentendogli però, dall’altro lato, «di escludere l’applicazione, con la sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p., della confisca ex art. 322 ter del profitto del reato o, in caso di sentenza di condanna ordinaria, anche della riparazione pecuniaria di cui all’art. 322 quater a favore dell’amministrazione di appartenenza» [1].
Ne deriva, secondo il Giudice, che «qualora si facesse coincidere la condizione di adempimento del corruttore con la restituzione della somma da altri percepita (…) si assegnerebbe alla condizione di ammissibilità del rito natura sanzionatoria, contro quella che appare la diversa volontà del legislatore».
Per cui, è da escludersi che possa operare un «meccanismo di conversione» che ammette la restituzione di una somma equivalente al prezzo, in luogo della restituzione del profitto, laddove lo stesso non sia individuato nel capo d’imputazione, giacché risulterebbero violate la lettera della legge e lo spirito della sua adozione.

4. Il tema è, allora, se ed a quali condizioni sia ammissibile il patteggiamento, ove l’entità del profitto da restituire non sia facilmente desumibile dal capo d’imputazione che contiene l’accusa accettata dall’imputato.
È da escludersi che l’accertamento sull’entità del profitto possa essere demandata al giudice, in quella sede, sulla base degli atti: non è previsto espressamente dalla disposizione normativa ed inoltre sarebbe una soluzione di difficile applicazione. Al contrario, appare necessario che l’entità del profitto risulti ictu oculi dalla contestazione, in modo da consentire all’imputato di accettarne gli effetti e provvedere alla restituzione dell’indebito vantaggio economico, ed in ultimo al giudice di verificare l’esatto adempimento della condizione di ammissibilità del patteggiamento.
È parimenti da escludersi che, in mancanza, debba determinarlo l’imputato giacché imporrebbe comunque al giudice di effettuare una valutazione sulla esatta determinazione del profitto ad opera della parte, tema che tuttavia non potrebbe formare oggetto del contraddittorio, né è previsto che possa rientrare nel perimetro del consenso fornito del P.M. al patteggiamento.
È infine da escludere che l’impossibilità di determinare con esattezza l’entità del profitto, al fine di provvedere alla sua integrale restituzione, possa di per sé precludere all’imputato l’accesso al rito alternativo.
L’opzione interpretativa scelta dal Giudice, nel caso di specie, appare perciò quella corretta, e cioè nel senso di ritenere egualmente ammissibile la richiesta di patteggiamento senza restituzione, a causa della impossibilità di desumere dall’incolpazione l’entità del profitto.
Tale soluzione sembra trovare conferma nella giurisprudenza di merito citata nello stesso provvedimento. In quel caso, il Tribunale di Udine aveva ammesso l’applicazione della pena su richiesta anche in assenza di restituzione integrale del profitto del peculato, dal momento che la restituzione era divenuta impossibile, per morte della persona offesa e confusione del patrimonio con l’imputata [2]. La Suprema Corte, in quella vicenda, aveva ritenuto poi legittima la scelta del Giudice per le Indagini Preliminari di applicare, con la sentenza di patteggiamento, la confisca ex art. 322 ter c.p. del denaro o di altri beni sino a concorrenza della somma individuata quale profitto del reato [3].
Nel caso in esame, la restituzione integrale del profitto risultava parimenti impossibile, sebbene per ragioni diverse, e cioè in quanto impossibile risultava la sua esatta determinazione. In simili ipotesi, perciò, quando la restituzione integrale non risulti allo stato possibile, la condizione processuale di ammissibilità prevista dall’art. 444 co. 1 ter c.p.p. non deve considerarsi ostativa all’applicazione della pena su richiesta giacché, comunque, la restituzione dell’ingiusto vantaggio economico potrà sempre avvenire con la sentenza di patteggiamento, mediante la confisca del profitto o di beni per un valore non inferiore al prezzo della corruzione, come prevede l’art. 322 ter c.p.p.


[1] Cass., Sez. VI penale, 25/01/2017, n. 9990; di recente, v. anche Cass., Sez. VI penale, 30/01/2019, n. 16872 la quale, riconoscendo la natura afflittiva della confisca per equivalente ai sensi dell’art. 322 ter c.p., ne esclude l’applicazione cumulativa con l’istituto della restituzione integrale, in caso di patteggiamento, per violazione dei principi del ne bis in idem sanzionatorio, di proporzione e di ragionevolezza delle sanzioni.
[2] Tribunale di Udine, Ufficio GIP, 4 luglio 2018.
[3] Cass., Sez. VI penale, 05/02/2019, n. 15847.

Come citare il contributo in una bibliografia:
L. Scollo, Il patteggiamento è ammissibile anche senza restituzione del profitto della corruzione, se non determinabile, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 2