Sospensione condizionale della pena a chi già ne abbia goduto una volta a condizione che egli necessariamente risarcisca il danno o provveda alle restituzioni: sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 165 c.2 c.p.
Tribunale di Lecce, Ordinanza, 13 dicembre 2018 (registro ordinanze Corte Cost. n.23/2020, notifica del 6 novembre 2019)
Giudice Dott. Sernia
In tema di sospensione condizionale della pena, segnaliamo ai lettori l’ordinanza del Tribunale di Lecce con cui è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 165 c.2 c.p. (secondo il quale «la sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all’adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente») – come risultante dalla modifica ad esso apportata dall’art. 2, comma 1, lettera b) della legge n. 145/2004 – per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui le suddette norme di legge ordinaria subordinano la possibilità di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, a chi già ne abbia goduto una volta, alla condizione che egli necessariamente risarcisca il danno o provveda alle restituzioni, senza assegnare alcuna rilevanza al caso in cui ciò non sia possibile.