Sulle condizioni di ammissibilità dell’intervento del terzo nel giudizio davanti alla Corte Costituzionale: dichiarato ammissibile l’intervento dell’Ordine dei giornalisti (CNOG) nel giudizio di costituzionalità sulle norme che puniscono con pena detentiva il reato di diffamazione a mezzo stampa
Corte Costituzionale, 27 febbraio 2020, ordinanza n. 37 del 2020
Presidente Cartabia, Relatore Viganò
In merito alle condizioni di ammissibilità dell’intervento del terzo nel giudizio davanti alla Corte Costituzionale, segnaliamo l’ordinanza con cui è stata dichiarata ammissibile la richiesta di intervento dell’Ordine dei giornalisti (CNOG) nel giudizio di costituzionalità, sollevato dal Tribunale di Salerno con ordinanza del 9 aprile 2019, sulle norme che puniscono con pena detentiva il reato di diffamazione a mezzo stampa.
L’ordinanza – si legge nel comunicato stampa – ribadisce che «in base alle norme integrative sui giudizi davanti alla Corte, l’intervento del terzo deve essere giustificato da “un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio”. Tale interesse non è di per sé insito nella posizione di rappresentanza istituzionale della professione giornalistica, rivestita dal CNOG. A legittimare l’intervento del CNOG è la sua competenza a decidere sui ricorsi in materia disciplinare. La legge stabilisce infatti che le condanne penali che comportano interdizione dai pubblici uffici determinano automaticamente la cancellazione o la sospensione del giornalista dall’albo, mentre in ogni altro caso di condanna penale è previsto che il CNOG inizi l’azione disciplinare qualora il fatto offenda il decoro e la dignità professionali ovvero comprometta la reputazione del giornalista o la dignità dell’Ordine. Pertanto, da un’eventuale condanna penale del giornalista e del direttore responsabile imputati nel procedimento da cui è nata la questione di costituzionalità deriverebbero specifiche conseguenze in ordine all’avvio dell’azione disciplinare, riguardanti la sfera dei poteri del CNOG e aventi ad oggetto, “in modo diretto e immediato”, lo specifico rapporto giuridico sostanziale dedotto in quel giudizio (la pretesa punitiva statale nei confronti degli imputati)».
Ricordiamo – come avevamo anticipato – che, con delibera dell’8 gennaio 2020 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, serie generale, del 22 gennaio 2020, entrata in vigore il giorno successivo alla suddetta pubblicazione ai sensi dell’art. 8 della medesima delibera con effetto immediato anche nei giudizi in corso) sono state apportate modifiche alle norme che regolano i giudizi davanti alla Consulta.
L’udienza pubblica nel giudizio di costituzionalità degli artt. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e 595 comma 3 c.p. sollevato dal Tribunale di Salerno è prevista per il 21 aprile 2020 e il relatore sarà il giudice costituzionale Francesco Viganò.