Sezioni Unite: l’aggravante agevolatrice dell’attività mafiosa (art. 416-bis 1 c.p.) ha natura soggettiva ed è caratterizzata da dolo intenzionale
Cassazione Penale, Sezioni Unite, 3 marzo 2020 (ud. 19 dicembre 2019), n. 8545
Presidente Carcano, Relatore Petruzzellis
Come avevamo anticipato, con ordinanza n. 40846 del 2019 era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: «se l’aggravante speciale già prevista dall’art. 7 D.I. n. 152 del 1991 ed oggi inserita nell’art. 416 bis.1 cod. pen. che prevede l’aumento di pena quando la condotta tipica sia consumata “al fine di” agevolare l’attività delle associazioni mafiose abbia natura “oggettiva” concernendo le modalità dell’azione, ovvero abbia natura “soggettiva” concernendo la direzione della volontà».
Con sentenza n. 5848 del 2020, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: «l’aggravante agevolatrice dell’attività mafiosa prevista dall’art. 416-bis 1 cod. pen. ha natura soggettiva ed è caratterizzata da dolo intenzionale; nel reato concorsuale si applica al concorrente non animato da tale scopo, che risulti consapevole dell’altrui finalità».