CONTRIBUTIDIRITTO PROCESSUALE PENALE

Rigettata una questione di illegittimità costituzionale sulla partecipazione a distanza dell’imputato detenuto

in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 3 – ISSN 2499-846X

Tribunale di Busto Arsizio, ordinanza, 6 febbraio 2020
Presidente R. Ferrazzi

L’allargamento dei casi di partecipazione a distanza al processo introdotto dalla L. 23 giugno 2017 n. 103 è una questione dibattuta da tempo.

Con il provvedimento in commento, il Tribunale di Busto Arsizio ha confermato i decreti con cui era stata disposta la partecipazione a distanza degli imputati detenuti e rigettato l’eccezione di illegittimità costituzionale proposta dal difensore di uno degli imputati.

Nel caso all’attenzione dell’Autorità Giudiziaria, è stata disposta la partecipazione a distanza al processo degli imputati detenuti ai quali sono contestati reati aggravati ex art. 416 bis.1 c.p.

Uno dei difensori ha presentato istanza diretta ad ottenere la partecipazione diretta dell’imputato al processo, al fine di poter rendere il suo esame e contestualmente ha proposto la remissione  degli atti alla Corte Costituzionale sulla questione attinente alla legittimità costituzionale dell’art. 146 bis disp. att. c.p.p. per la violazione degli artt. 3, 24 co.2, 27 co.2, 11 co.2 e 4, 117 co. 1 Cost., in relazione all’art. 6 par. 1 e 3 CEDU.

Il Tribunale richiama innanzitutto il contenuto dell’art. 146 bis co.1 disp. att. c.p.p. come modificato dalla legge 103/2017, che prevede che il soggetto detenuto per taluno dei delitti indicati dall’art. 51 co. 3 bis c.p.p. nonché nell’art. 407 co. 2 lett. a) n. 4 c.p.p. partecipi a distanza alle udienze  dibattimentali dei processi nei quali è imputato, anche relativi a reati per i quali si trovi in stato di libertà. La disposizione in esame prevede poi che solo nel caso in cui non siano state applicate le misure ex art 41 bis o.p., il Giudice possa disporre la presenza dell’imputato qualora lo ritenga necessario.

In particolare nel provvedimento il Tribunale afferma che “con la modifica ex legge 103/2017 il legislatore ha individuato espressamente un catalogo di reati caratterizzati da pericolosità presunta, con conseguente obbligatorietà della partecipazione a distanza”.

Per tali motivi, il Tribunale ritiene che essendo sussistente tale condizione per l’imputato, è imposta la partecipazione a distanza, reputando non necessaria la traduzione dell’imputato per rendere l’esame in quanto “postula unicamente una interlocuzione verbale con le modalità formali previste dal codice”.

Il Tribunale ritiene poi infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale proposta dalla difesa. Nel rigettare l’eccezione di illegittimità costituzionale sollevata, il Tribunale sostiene che la ratio dell’art. 146 bis disp. att. c.p.p. sia da ricercare, anche successivamente alla modifica del 2017, nell’ “esigenza di fronteggiare ragioni di sicurezza e di ordine pubblico connesse alla posizione di imputati detenuti, capaci di esercitare intimidazioni nei confronti degli altri partecipanti al processo e di inquinare le fonti di prova”. Prosegue poi sostenendo che lo strumento della partecipazione a distanza “consente di prevenire il rischio che determinate organizzazioni criminali possano alterare le normali dinamiche e cadenze dell’iter procedimentale o comunque influire sulla serenità dei soggetti chiamati a parteciparvi”.

L’ordinanza evidenzia inoltre come venga comunque tutelato il diritto di difesa degli imputati detenuti per reati di particolare gravità ritenendo che la partecipazione al processo tramite videoconferenza ben garantisca il diritto dell’imputato di sentire e vedere tutto quanto avviene in udienza, permettendo, quindi, un’interazione sullo svolgimento dell’udienza non dissimile in concreto da quella consentitagli dalla sua presenza fisica in aula.

È evidente che il provvedimento in esame rimette in luce i profili di criticità dell’art 146 bis disp. att. c.p.p. così come modificato dalla legge 103 del 2017 che ha allargato l’ambito di applicazione della norma trasformando quella che era un’eccezione in una regola.

Si è, in poche parole, davanti ad una smaterializzazione del processo ritenuta ormai legittima ogni qual volta all’imputato sia contestato uno dei delitti di cui all’art. 51 co. 3 bis e art. 407 co. 2 lett. a) n. 4 c.p.p. delineando così, una presunzione di pericolosità, potremmo dire, assoluta, prevedendo l’utilizzo della “videoconferenza” in maniera automatica e obbligatoria.

Tale smaterializzazione è giustificata anche quando, indipendentemente dal titolo di reato contestato, sussistano, alternativamente, ragioni di sicurezza, qualora il dibattimento sia di particolare complessità e sia necessario evitare ritardi nel suo svolgimento, ma tali circostanze dovrebbero essere inevitabilmente valutate e motivate nel caso concreto e con riferimento al singolo soggetto e non ritenute in via presuntiva e generale.

All’interno dell’art 146 bis vi è un’unica “clausola di salvezza” al comma 1 ter  che prevede che il Giudice possa disporre la presenza alle udienze “qualora lo ritenga necessario”,  possibilità che, però, viene svilita dall’incertezza sulla portata della “necessità”, che viene inevitabilmente lasciata alla più ampia discrezionalità del Giudice (che nel caso di specie ha ritenuto non necessaria la presenza fisica dell’imputato al fine di rendere il suo esame).

È di tutta evidenza che la partecipazione al dibattimento in maniera virtuale non possa essere equiparabile sotto ogni aspetto alla presenza fisica dell’imputato in aula. Si tratta di una partecipazione mediata, filtrata attraverso uno schermo che giocoforza determina una visione frammentaria del processo con un’alterazione delle percezioni sensoriali da ambo le parti.

In conclusione, l’art. 146 bis disp. att. c.p.p., così come modificato dalla legge 103 del 2017, relegherà sempre in secondo piano la tutela delle garanzie individuali, sacrificate in funzione dell’economicità e della speditezza del giudizio.

Come citare il contributo in una bibliografia:
C. Loiacono, Rigettata una questione di illegittimità costituzionale sulla partecipazione a distanza dell’imputato detenuto, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 3