Omesso impedimento del reato e illecito amministrativo dell’ente: quale responsabilità per l’Organismo di Vigilanza in caso di omesso o insufficiente controllo?
in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 3 – ISSN 2499-846X
Il problema che sorge sul terreno della responsabilità delle persone giuridiche (D. Lgs. 8/06/2001 n. 231) è stabilire se e in presenza di quali condizioni i componenti dell’Organismo di Vigilanza, deputati al controllo sul funzionamento e l’osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo, possono essere chiamati a rispondere, a titolo di concorso, per non aver impedito il compimento di un reato commesso da un organo della controllata nell’interesse o a vantaggio della stessa.
La questione non è di poco conto in quanto nell’ultimo decennio, ormai, dottrina e giurisprudenza tendono ad estendere l’area di illiceità penale – insieme ai presunti autori degli illeciti – anche ai controllori: ricorrendo allo schema della responsabilità per omesso impedimento dell’evento ex art. 40 cpv. c.p., viene loro mosso un rimprovero per non essere intervenuti ad impedire, pur potendo, che il soggetto da loro controllato commettesse un reato.
Come citare il contributo in una bibliografia:
E. Napoletano, Omesso impedimento del reato e illecito amministrativo dell’ente: quale responsabilità per l’Organismo di Vigilanza in caso di omesso o insufficiente controllo?, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 3