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Decreto “Cura Italia”. Un primo sguardo alle norme di procedura penale, di ordinamento penitenziario e di ordinamento giudiziario.

Come anticipato, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 70 del 17 marzo 2020 il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Il Decreto prevede, fra l’altro, misure di carattere processuale penale, nonché misure che incidono sull’ordinamento giudiziario penale e sull’ordinamento penitenziario.

Ci si riferisce segnatamente alle seguenti norme.

  • Art. 83 – Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare.
    La norma prevede in particolare [i.] il rinvio d’ufficio delle udienze a data successiva al 15 aprile 2020 (comma 1), salve alcune eccezioni (comma 3), [ii.] la sospensione di tutti i termini processuali (comma 2), salve alcune eccezioni (comma 3), [iii.] la sospensione della prescrizione e dei termini di custodia cautelare (comma 4), [iv.] la celebrazione delle udienze non rinviabili a porte chiuse e, ove possibile, tramite video conferenza, [v.] la notificazione telematica degli atti (commi 13, 14, 15).
  • Art. 86 – Misure urgenti per il ripristino della funzionalità degli istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del COVID-19.
    Ai fini di cui alla rubrica, la norma prevede lo stanziamento di 20 milioni di euro.
  • Art. 119 – Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio.
    Salve alcune eccezioni, la norma prevede un contributo economico mensile pari a 600 euro per un massimo di tre mesi in favore dei magistrati onorari in servizio.
  • Art. 123 – Disposizioni in materia di detenzione domiciliare.
    La norma prevede, ai sensi della l. n. 199/2010 e fino al 30 giugno 2020 che la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena, sia eseguita su istanza presso il domicilio, salve eccezioni per alcune categorie di reati o di condannati.
  • Art. 124 – Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà.
    La norma prevede che le licenze possono durare fino al 30 giugno 2020, in deroga all’art. 52 ord. penit.

Per una più agile consultazione del testo, mettiamo a disposizione dei lettori un estratto del Decreto, contenente le sole norme citate, nonché la sua Relazione illustrativa. 

Redazione Giurisprudenza Penale

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