CONTRIBUTIDIRITTO PROCESSUALE PENALE

La longa manus del Coronavirus sulla giustizia penale e sulle carceri.

Il “Coronavirus”, meglio definito come “Covid–19”, dichiarato ormai pandemia dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, è divenuto un fenomeno planetario, che ha interessato tutti gli aspetti della nostra vita e anche quello della giustizia, mettendo a dura prova gli artt. 101 e seguenti della Costituzione ed, in particolare, l’art. 111, primo comma, secondo cui “La giurisdizione si attua mediante il giusto processo, regolato dalla legge…”.

A disciplinare la materia nella fase di emergenza è intervenuto di recente, a seguito del Decreto legge n. 11/2020 e dei DD.PP.CC.MM. in data 4 marzo 2020, 8 marzo 2020 e 12 marzo 2020, anche il Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella G.U. n. 70 del 18 marzo 2020 (nonché in questa Rivista, ivi), che ha previsto (nonché in questa Rivista, ivi), all’art. 83, nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare, alcune delle quali di dubbia costituzionalità.

1. Il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini.

In particolare, è previsto dall’art. 83 del provvedimento normativo che dal 9 marzo al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020. Inoltre, nello stesso periodo è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per quello che ci riguarda, “i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto…”.

Già il Presidente della Suprema Corte di Cassazione, con atto n. 36/2020, depositato il 13 marzo, supportando il compito dell’autorità amministrativa, aveva disposto la sospensione dei termini di qualsiasi atto giudiziario.

E ancora prima, in data 11 marzo 2020, la relazione illustrativa trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Senato, avente oggetto il disegno di legge di conversione del citato decreto legge n. 11/2020, aveva ribadito la necessità di provvedere, da un lato, all’immediato e generalizzato rinvio delle udienze fino al 22 marzo e, dall’altro, di introdurre disposizioni rivolte a tutti gli uffici giudiziari per garantire il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie fornite dal Ministero della Salute.

Come chiarisce la relazione illustrativa e tecnica al provvedimento normativo n. 18/2020, la disposizione ripropone, in unico articolo, il contenuto degli artt. 1 e 2 del decreto legge 8 marzo 2020, n. 11, mediante la introduzione delle medesime disposizioni con taluni adeguamenti nella formulazione delle norme al fine di chiarirne l’effettiva portata applicativa e le integrazioni necessarie per il completamento della disciplina emergenziale in atto. Inoltre, con riferimento alla pendenza dei giudizi, la norma ha eliminato ogni dubbio e ha esteso gli effetti della sospensione anche agli atti introduttivi del giudizio, ove per il loro compimento sia previsto un termine.

I Tribunali stanno adottando procedure diversificate. Ad esempio il Tribunale di Milano sta disponendo rinvii d’ufficio delle udienze penali con comunicazione del rinvio ad opera della cancelleria; altri tribunali, come quello di Venezia, hanno richiesto al consiglio dell’ordine degli avvocati di assicurare la presenza di un difensore che sia presente in ciascuna udienza da nominare sostituto ex art. 97, comma 4, del codice di procedura penale per ricevere la comunicazione delle date di rinvio per non gravare le cancellerie del relativo incombente; altri tribunali hanno raggiunto un accordo con il locale Consiglio dell’Ordine e i verbali d’udienza dei rinvii verranno comunicati a cura della cancelleria agli avvocati titolari. Queste ultime due prassi, anche se non contra legem, appaiono frutto di un’interpretazione forzata della norma.

2. Le eccezioni ai rinvii e alla sospensione.

Per i profili di interesse, il comma 3, lettera b) prevede che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, non operano nei “procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’art. 304 del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti: 1. procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell’art. 51-ter della legge 26 luglio 1975, n.374; 2. procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza; 3. procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione”.

La lettera c) prevede, inoltre, che le citate disposizioni non si applicano ai “procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all’art. 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione d’urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile”.

A parte l’infelice formulazione letterale della norma di cui alla lettera b), la citata relazione precisa, al fine di superare le incertezze venutesi a creare con il citato decreto legge n. 11/2020, che, ferme restando le eccezioni previste, la sospensione dei termini, investendo qualsiasi atto del procedimento e non solo del processo, riguarda in buona sostanza tutti i termini procedurali. Si è, poi, optato, per non ledere i diritti della parte nei cui confronti decorre il periodo di sospensione, di un meccanismo di differimento dell’udienza o della diversa attività cui sia collegato il termine, in modo da farlo decorrere ex novo ed integralmente al di fuori del periodo di sospensione per un meccanismo di differimento dell’udienza o della diversa attività cui sia collegato il termine.

3. La celebrazione delle udienze a porte chiuse e tramite videoconferenza.

Il comma 7 dello stesso articolo prevede, poi, alla lettera e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell’art. 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell’art.128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche. Viene, quindi riproposta, adeguandola, la disposizione già presente nell’art. 2 del citato decreto legge n. 11/2020. Si tratta una norma dettata dal buon senso e che non va ad incidere sulle garanzie costituzionali del cittadino.

Il comma 12 del dettato normativo in argomento prevede, anche, che “Ferma l’applicazione dell’art. 472, comma 3, del codice di procedura penale, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3,4 e 5 dell’art,146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271”.

La norma, in considerazione dell’eccezionale momento emergenziale, si può ritenere legittima, a condizione che non abbia un’applicazione prolungata nel tempo.

4. La sospensione della prescrizione.

Il comma 8 prevede che “per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza di termini di prescrizione e di decadenza dei diritti che possano essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi”; in particolare, il successivo comma 9 statuisce che “nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli artt. 303, 308, 309, comma 9, 311, commi 5 e 5 bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli artt. 24, comma 2,e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, rimangono sospesi per il tempo il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lett. g) e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020”. 

Il comma 10 prosegue disponendo che “ai fini del computo di cui all’art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l’8 marzo e il 30 giugno”.

Le norme in questione appaiono di dubbia legittimità costituzionale, in quanto non sono dettate da motivazioni di ordine sanitario, come le successive, e incidono pesantemente sullo status dell’imputato, prevedendo una ingiustificata sospensione della prescrizione.

5. Il sistema di notificazioni telematiche presso il difensore di fiducia.

Come precisa la menzionata relazione, ha invece carattere innovativo il sistema delineato dai commi 13, 14 e 15 dello stesso art. 83. Viene, infatti, prevista una deroga al sistema delle notificazioni e delle comunicazioni attualmente previsto dal codice di procedura penale, al fine di consentire agli uffici giudiziari, nella situazione di emergenza, di comunicare celermente e senza la necessità di impegno degli organi notificatori i provvedimenti destinati ad essere portati a conoscenza delle parti processuali, in particolare quelli che stabiliscono le date delle udienze fissate in ragione del rinvio d’ufficio.

Viene, quindi, suggerito il ricorso al sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche, disciplinato dal decreto legge n. 179/2012, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, quali modalità di partecipazione dei provvedimenti sopra descritti e di qualsiasi altro avviso. Si potranno prevedere, altresì, ulteriori strumenti telematici individuati dalla Direzione Generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia, favorendo uffici che hanno già adottato sistemi telematici alternativi, nonché di accedere al sistema di comunicazioni telematiche penali, ai sensi dell’art, 16, lettere a) e b), del menzionato decreto legge n. 179/2012.

Al fine di rendere più agevole il notevole carico di lavoro imposto alle cancellerie per le comunicazioni e le notificazioni dei provvedimenti di rinvio, si deroga al sistema di notificazioni previsto per tutti gli atti processuali penali introducendo, per la notificazione dei provvedimenti specificamente disciplinati dai decreti legge adottati per far fronte all’emergenza sanitaria in atto, la notifica ex lege presso il difensore di fiducia dell’imputato e di tutte le parti private, da effettuarsi tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata di sistema. Nel caso di difensore d’ ufficio, continuerà ad applicarsi il regime codicistico ordinario.

La norma è dettata da indubbie ragioni di ordine sanitario e, quindi, sotto tale profilo si appalesa legittima.

Tuttavia, si ritiene che la stessa non sarà sufficiente ad alleggerire il carico delle cancellerie, già al collasso ed ulteriormente in difficoltà dal più accentuato ricorso al telelavoro previsto dalle vigenti norme emergenziali.

Inoltre, la stessa norma potrebbe ledere alcuni principi di costituzionalità ed, in particolare, il terzo comma dell’art. 111 della costituzione, secondo cui “Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato, sia nel più breve tempo possibile informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico…”. Per cui, passata la tempesta, si può prevedere che fioccheranno le eccezioni di legittimità costituzionale della disposizione.

6. Gli interventi sul sistema penitenziario: il regime dei colloqui per i detenuti.

Ma il decreto legge n. 18/2020 cerca di regolamentare anche il clima rovente che si sta creando nelle carceri, in cui già si sono verificati contagi in capo ai detenuti, e che è testimoniato dalle numerose rivolte di questi giorni, che hanno determinato evasioni in massa, come è avvenuto nel carcere di Foggia ed anche il decesso di dodici detenuti, come verificatosi nel carcere di Modena.

Per far fronte a queste esigenze è intervenuto il comma 16 della citata norma dell’art. 83 del decreto secondo cui “Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni a decorrere dal 9 marzo 2020  e sino alla data del 22 marzo 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli artt. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n.121, sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all’art. 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n230 del 2000 e all’art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018”.

La norma appare ragionevole, anche se probabilmente non sarà insufficiente a sedare le rivolte nelle carceri, in cui il fuoco ancora arde sotto la brace. 

Il successivo comma 17 dispone, invece, che “Tenuto conto delle evidenze rappresentate dall’autorità sanitaria, la magistratura di sorveglianza può sospendere, nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, la concessione dei permessi premio di cui all’art. 30 – ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, del regime di semilibertà ai sensi dell’art. 48 della medesima legge e del decreto legislativo 2 ottobre 201, n.121”.

Anche questa disposizione appare non conforme ai principi costituzionali ed in particolare alla norma di cui all’art. 27 della costituzione, che implicitamente tutela la salute del recluso, cui deve consentirsi di effettuare anche, in caso di necessità, il periodo di quarantena che, per ovvi motivi, non può essere garantito in istituto.

7. Gli interventi sul sistema penitenziario: le disposizioni in materia di detenzione domiciliare e di licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà.

Sotto altro aspetto, importanti disposizioni in materia di detenzione domiciliare e di licenze premio ai detenuti in regime di semilibertà sono contenute negli artt. 123 e 124 del decreto legge.

Come precisato nella relazione illustrativa, l’esigenza di contrastare il contagio deve interessare anche l’ambiente carcerario nel quale l’ampia concentrazione di personale di polizia penitenziaria, di detenuti e di operatori impone di alleggerire tale concentrazione ed attenuare il cronico problema dell’affollamento degli istituti penitenziari. Per tale motivo il legislatore ha ritenuto di ripercorrere il modello operativo sperimentato con la legge n.199/2010, sulla base delle impellenti esigenze sanitarie dei giorni nostri. Si osserva, anche, che lo strumento utilizzato non elude il principio rieducativo previsto dall’art. 27 della costituzione e garantisce la tutela della sicurezza pubblica. 

L’art. 123, al comma 1, dispone che in deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 4 dell’art. 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, dalla data di entrata in vigore del provvedimento normativo la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l’abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza ove la pena da scontare non sia superiore ai 18 messi, anche se constituenti residuo  di una maggior pena.

Sono esclusi da tale beneficio i condannati per i delitti indicati dall’art. 4-bis della legge n.354/1975, per i delitti di minacce o molestie tali da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita, per i reati di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, i detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell’art. 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall’art. 14-ter della medesima legge, i detenuti che nell’ultimo anno siano stati sanzionati per infrazioni disciplinari, i detenuti nei cui confronti sia stato redatto rapporto disciplinare, in quanto coinvolti nei disordini e nelle sommosse a far data dal 7 marzo 2020, i detenuti privi di domicilio effettivo.

Il magistrato di sorveglianza adotta il provvedimento che dispone l’esecuzione della pena presso il domicilio, salvo che ravvisi gravi motivi alla concessione ostativi alla concessione della misura.

Si tratta di una previsione che attribuisce ampia discrezionalità alla magistratura e che, forse, potrebbe affievolire la portata del provvedimento.

Prosegue la disposizione stabilendo che, salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati la cui pena non è superiore a sei mesi, è applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari. La procedura di controllo, alla cui prestazione il condannato deve prestare il consenso, viene disattivata quando la pena residua da espiare scende sotto la soglia dei sei mesi.

A tal fine “Con decreto del capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, d’intesa con il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, adottato entro il termine di dieci giorni dall’entrata in vigore del presente decreto e periodicamente aggiornato è individuato il numero dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, che possono essere utilizzati per l’esecuzione della pena con le modalità stabilite dal presente articolo, tenuto conto anche delle emergenze sanitarie rappresentate dalle autorità competenti. L’esecuzione del provvedimento nei confronti dei condannati con pena residua da eseguire superiore a sei mesi avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore”.

Si tratta di una disposizione di difficile attuazione, anche per le limitate disponibilità finanziarie, e il cui termine di attuazione deve ritenersi certamente ordinatorio.

Il comma 6 disciplina, poi, le attestazioni cui è tenuta la direzione dell’istituto penitenziario, ed in particolare l’indicazione del luogo esterno di detenzione (abitazione o altro luogo o privato di cura, assistenza e accoglienza), mentre il successivo comma 7 dispone che, per i condannati minorenni, l’ufficio servizio sociale minorenni territorialmente competente, in raccordo con l’equipe dell’istituto, provvederà, entro trenta giorni, alla redazione di un programma educativo. 

L’eliminazione della relazione da parte della direzione dell’istituto penitenziario sul complessivo comportamento tenuto dal condannato durante la detenzione è dovuta alla necessità di semplificare gli incombenti, ma è basata anche sulla considerazione che gli unici elementi di valutazione sono quelli definiti preclusivi dal comma 1, come precisato dalla citata relazione illustrativa.

Il successivo art. 124 della norma statuisce poi che “Ferme le ulteriori disposizioni di cui all’art. 52 della legge 26 luglio 1975, n.354, anche in deroga al complessivo limite temporale massimo di cui al comma 1 del medesimo articolo, le licenze concesse al condannato ammesso al regime di semilibertà possono avere durata sino al 30 giugno 2020”.

La disposizione interviene sulla disciplina delle licenze concedibili ai condannati ammessi al regime di semilibertà, consentendo che l’estensione temporale delle licenze sino al 30 giugno 2020 possa eccedere l’ordinario ammontare di quarantacinque giorni previsto, in via ordinaria, come limite massimo della loro durata.

Tale intervento, unitamente a quelli previsti dall’art. 123, intende contribuire, nell’attuale situazione di emergenza, a contenere le occasioni di contagio, senza mettere a rischio la sicurezza pubblica, ed è quindi pienamente condivisibile.

8. La violazione dell’art. 650 cod. pen.

In ultimo, pare utile segnalare un ulteriore vulnus cui il sistema della giustizia penale assisterà nei prossimi mesi a causa del rinvio all’art. 650 del codice penale operato dall’art. 4 del D.P.C.M. 8 marzo 2020, che al secondo comma recita: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale, come previsto dall’art. 3, comma 4, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 ”.

Per effetto di questa disposizione tutti gli obblighi contenuti nel provvedimento risultano sanzionati con il reato contravvenzionale ex art. 650 del codice penale, mentre per le numerose raccomandazioni ivi previste, il medesimo testo non prevede sanzioni.

Ricompreso nel libro III (Delle contravvenzioni in particolare), titolo I, capo I, Sezione I (Delle contravvenzioni concernenti l’ordine pubblico e la tranquillità pubblica), l’art. 650 statuisce che “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro”.

Il D.P.C.M. dell’8 marzo 2020, incarica i Prefetti territorialmente competenti di garantire il rispetto dei limiti e delle regole ivi previste, che potranno avvalersi delle forze di polizia, dei vigili del fuoco e delle forze armate.

Alla data del 18 marzo 2020, secondo fonti del Ministero dell’Interno, sono state accertate circa 43 mila violazioni che, nella maggioranza dei casi, sfoceranno in procedimenti penali per le prevedibili opposizioni dei contravventori.

A queste violazioni si devono aggiungere le sanzioni per le ipotesi di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, che richiama i reati di falso previsti agli articoli 483 e art. 495 del codice penale.

9. Conclusioni.

Certamente le disposizioni normative e le indicazioni del Governo, anche se necessarie, incidono pesantemente sul nostro sistema penale, già al collasso.

In conclusione, si deve rilevare che siamo di fronte ad un fenomeno di tale gravità, che i suoi effetti si rifletteranno anche sul funzionamento di tutto il nostro sistema pubblico, in tutte le sue componenti, compreso quello giudiziario. Deve, perciò, auspicarsi che l’impegno di tutte le componenti sociali, ed anche della magistratura, dei dipendenti del Ministero della Giustizia e dell’Avvocatura, possa contribuire a controllare questo fenomeno invasivo come i tentacoli di una piovra quasi invincibile.

Come citare il contributo in una bibliografia:
P. Gentilucci, La longa manus del Coronavirus sulla giustizia penale e sulle carceri, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 3