Il “nuovo” sequestro conservativo: tra ragioni di allarme sociale ed un inedito ruolo del pubblico ministero. Profili di un’incostituzionalità.
in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 3 – ISSN 2499-846X
L’art. 3 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, inserisce nel corpo dell’articolo 316 c.p.p., il comma 1-bis con decorrenza dalla data del 16 febbraio 2018.
Attribuendo un peculiare potere al pubblico ministero, il succitato comma consente all’organo dell’accusa, in caso di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, o più in generale, ai danni di un soggetto legato da relazione affettiva o stabile convivenza, in presenza di figli minori ovvero maggiorenni non economicamente autosufficienti, di richiedere il sequestro conservativo dei beni dell’indagato a garanzia del risarcimento dei danni subiti dai figli delle vittime.
La nuova formulazione della disposizione derivante, senza dubbio, da ragioni di allarme sociale e dalla mutata attenzione riservata alla cd. vittima vulnerabile nel processo penale, pone il comma 1-bis nell’intramezzo tra un’inedita funzione del magistrato penale, una non meglio definita obbligatorietà della misera e profili di marcata incostituzionalità.
Come citare il contributo in una bibliografia:
G. Crepaldi, Il “nuovo” sequestro conservativo: tra ragioni di allarme sociale ed un inedito ruolo del pubblico ministero. Profili di un’incostituzionalità, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 3