CONTRIBUTIDIRITTO PENALE

Covid-19, misure di contenimento e reati di falso: aspetti problematici dell’autodichiarazione

in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 3 – ISSN 2499-846X

La recente emergenza epidemiologica da diffusione del Covid-19 (c.d. Coronavirus) è stata fronteggiata dal legislatore con l’adozione di atti normativi di fonte primaria (in particolare decreti-legge considerata la sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza) e di fonte secondaria (in particolare decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Con tali atti normativi sono state previste e regolamentate le misure di contenimento da imporre ai cittadini e agli esercenti attività imprenditoriali al fine di far fronte all’espansione del contagio; tali misure incidono su libertà costituzionalmente rilevanti degli individui, quali quelle di circolazione, riunione, esercizio di attività economica, le quali sono fortemente inibite, salve deroghe espresse, come accade, con riferimento al diritto di spostamento, «per  gli  spostamenti  motivati  da comprovate esigenze lavorative  o  situazioni  di  necessità ovvero spostamenti per motivi di salute»; quanto alle situazioni di necessità, trattasi di impellenze legate al fabbisogno primario della persona o ad attività comunque da reputarsi imprescindibili per il ménage personale e familiare (si pensi, ad esempio, alla fruizione dei servizi bancari o assicurativi); di recente inoltre è stato previsto che gli spostamenti da un comune all’altro potranno essere realizzati, solo per motivi di salute, motivi di lavoro e per “assoluta urgenza”.

L’art. 3 comma 4 del D.L. 6 febbraio 2020 prevede che la violazione delle misure di contenimento sia punita ai sensi dell’art. 650 c.p. e, sul punto, gli interpreti si stanno già da diverso tempo confrontando al fine di comprendere quale sia il tipo di rinvio che il decreto legge ha fatto all’art. 650 cit., se quoad factum o quoad poenam, nonché allo scopo di meglio sondare la “legalità” del provvedimento a monte di cui è sanzionata la trasgressione; non è questo l’ambito tematico su cui queste brevi note si concentreranno, prefissandosi esse il proposito di fornire alcuni spunti di riflessione, senza pretesa di certezza e di esaustività, sulla collaterale questione della configurabilità dei reati in materia di falso, in capo al soggetto che dovesse rendere false dichiarazioni all’organo accertatore in fase di controllo in strada, in particolare nell’atto di declinare dati personali o informazioni giustificative dello spostamento da casa.

La questione si fa particolarmente pregnante, avuto riguardo all’inserimento online sul sito web del Ministero dell’Interno di un modello di autodichiarazioneai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, di recente aggiornato alle sopravvenienze normative, con cui ciascun cittadino è chiamato a dichiarare le proprie generalità, di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio; di non essere sottoposto alla misura della quarantena; di non essere risultato positivo al virus COVID-19; di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal combinato disposto dell’art. 3, comma 4, del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 e dell’art. 4, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 8 marzo 2020 in caso di inottemperanza delle predette misure di contenimento (art. 650 c.p. salvo che il fatto non costituisca più grave reato); il privato si dichiara, nel modulo, “consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)”

Come citare il contributo in una bibliografia:
F. Lombardi, Covid-19, misure di contenimento e reati di falso: aspetti problematici dell’autodichiarazione, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 3