Sulla mancata indicazione, da parte del giudice, del termine di pagamento di una somma di denaro al quale sia stata subordinata la sospensione condizionale della pena.
Cassazione Penale, Sez. I, 30 marzo 2020 (ud. 16 gennaio 2020), n. 10867
Presidente Iasillo, Relatore Vannucci
In tema di sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.) e obblighi del condannato (art. 165 c.p.), si segnala la sentenza con cui la Corte di Cassazione ha affermato principio di diritto secondo cui “qualora il giudice della cognizione non abbia stabilito il termine di adempimento dell’obbligo di pagamento di una somma di danaro, nel suo ammontare determinata, all’adempimento del quale abbia subordinato il concesso beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta, tale termine coincide con quello della irrevocabilità della sentenza di condanna, conformemente a quanto previsto dall’art. 1183, primo comma, primo periodo, cod. civ.“.