CONTRIBUTIDIRITTO PENALEParte speciale

La responsabilità penale dell’operatore sanitario per il reato di epidemia colposa. Il “caso Codogno”.

in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 4 – ISSN 2499-846X

L’articolo si propone di svolgere una prima riflessione circa la possibilità di configurare la penale responsabilità in ordine al reato di epidemia colposa in capo ai sanitari che hanno operato presso l’Ospedale di Codogno per il “ritardo” con cui hanno sottoposto il c.d. “Paziente 1” al tampone per la ricerca del Covid-19 e per la conseguente mancata predisposizione delle cautele idonee ad evitare il contagio degli altri soggetti presenti presso la struttura nosocomiale. 

A tal fine si è proceduto nell’analisi della fattispecie di epidemia colposa (artt. 438-452 c.p.), rilevando come la giurisprudenza maggioritaria qualifichi tale ipotesi criminosa come reato a condotta vincolata, dovendo l’evento dell’epidemia essere realizzato “mediante la diffusione di germi patogeni” di cui l’agente deve essere in possesso. Data la caratterizzazione della fattispecie da note descrittive necessariamente inerenti ad un contegno attivo, la recente giurisprudenza di legittimità ha escluso la possibilità di formulare un’imputazione per tale reato ai sensi dell’art. 40 co. 2 c.p. Tali considerazioni inducono, dunque, ad escludere la penale rilevanza del contegno tenuto dai medici presso il citato Ospedale per difetto di tipicità.

Anche l’analisi del coefficiente psicologico richiesto ai fini dell’integrazione del delitto porta ad escludere la responsabilità degli operatori sanitari. L’elemento soggettivo nel reato colposo di epidemia consiste, infatti, nel diffondere, per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di disposizioni, germi che l’agente sa essere patogeni. Le linee guida in materia di Covid-19 vigenti al momento dell’accesso del Paziente 1 presso la struttura ospedaliera non conducevano ad una sua qualificazione come “caso sospetto” con conseguente imprevedibilità dell’evento epidemia da parte di un personale medico non specializzato in materia di malattie infettive e, in ogni caso, gli operatori sanitari non avevano alcuna consapevolezza circa il carattere patogeno dei germi da cui è poi risultato affetto il Paziente 1.

Come citare il contributo in una bibliografia:
M. Panattoni, La responsabilità penale dell’operatore sanitario per il reato di epidemia colposa. Il “caso Codogno”, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 4