Depositata la sentenza delle Sezioni Unite (11803/2020) sulla modalità di esercizio del diritto di partecipazione all’udienza di riesame del soggetto sottoposto a restrizione della libertà.
Cassazione Penale, Sezioni Unite, 9 aprile 2020 (ud. 27 febbraio 2020), n. 11803
Presidente Carcano, Relatore Rago
Segnaliamo ai lettori il deposito delle motivazioni della sentenza n. 11803 del 2020, con cui le Sezioni unite si sono pronunciate sulla seguente questione di diritto: «se, nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, il soggetto sottoposto a misura privativa o limitativa della libertà personale, che intenda esercitare il diritto di comparire personalmente all’udienza camerale ai sensi dell’art. 309, comma 8-bis, c.p.p. deve formularne istanza, personalmente o a mezzo del difensore, nella richiesta di riesame, oppure possa presentare la richiesta anche non contestualmente alla proposizione dell’impugnazione cautelare, ma comunque in tempo utile per consentire di organizzare la tempestiva traduzione, ai fini del regolare svolgimento del procedimento di cui all’art. 309 c.p.p.».
Come avevamo anticipato, all’esito dell’udienza del 27 febbraio 2020, le Sezioni Unite avevano fornito la seguente soluzione: «nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari coercitive la persona detenuta o internata ovvero sottoposta a misura in concreto limitativa della possibilità di partecipare all’udienza camerale può esercitare il diritto di comparire personalmente all’udienza stessa solo se ne ha fatto richiesta, anche per il tramite del difensore, con l’istanza di riesame, ferma restando la facoltà di chiedere di essere sentita su specifici temi con l’istanza di differimento ai sensi dell’art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen.».
In data odierna sono state depositate le motivazioni, che rendiamo subito disponibili nell’attesa di ospitare un articolo di commento.