Il fatto crea il precetto? Alcune considerazioni “a prima lettura” sulla sentenza Vannini/Ciontoli.
in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 4 – ISSN 2499-846X
Cassazione Penale, Sez. I, 6 marzo 2020 (ud. 7 febbraio 2020), n. 9049
Presidente Di Tomassi, Relatore Santalucia
La vicenda giudiziaria sorta a seguito della morte di Marco Vannini interpella la coscienza giuridica di chiunque se ne interessi, nessuno escluso, neppure i Giudici della Suprema Corte di cassazione.
Malgrado l’enorme clamore mediatico, chiarezza impone di riepilogarla, sia pure brevissimamente.
Secondo la stessa contestazione, la sera del 17 maggio 2015, all’interno della propria abitazione in Ladispoli, Antonio Ciontoli, simulando uno scherzo e ritenendo che la pistola semiautomatica da lui detenuta per ragioni di servizio fosse scarica, la puntò in direzione di Marco, mentre questi si trovava nella vasca da bagno, ed esplose un colpo che trafisse la vittima attraverso il braccio destro, fino ad attingere il lobo superiore del polmone destro e il cuore. Nonostante il ragazzo fosse evidentemente ferito in modo grave e tuttavia, non avendo perso i sensi, chiedesse aiuto disperatamente e a più riprese, Ciontoli e i suoi familiari sviarono o quantomeno ritardarono i soccorsi, fornendo indicazioni fuorvianti e volutamente reticenti al personale del 118.
Tali condotte condussero il Giudice di primo grado ad affermare la responsabilità penale del Ciontoli per omicidio doloso, e dei suoi familiari presenti in casa (i due figli, Federico e Martina, e la moglie, Maria Pezzillo) per omicidio colposo in concorso col primo.
In secondo grado, confermata la condanna per moglie e figli, il rimprovero mosso al principale imputato era derubricato in omicidio per colpa cosciente, con considerevole riduzione della pena inflitta.
La Corte di cassazione ha infine ravvisato in capo ad Antonio Ciontoli, ai suoi figli, Federico e Martina, ed alla moglie, Pezzillo Maria, la sussistenza di una posizione di garanzia, vale a dire di un obbligo di impedire la morte di Vannini, e ha annullato con rinvio la sentenza con cui la Corte di Assise di Appello di Roma aveva rideterminato la pena nei confronti di Antonio Ciontoli in anni 5 di reclusione, revocando le pene accessorie applicate a tutti gli imputati e confermando, nel resto, la sentenza di primo grado.
Per un commento alla sentenza di appello rinviamo all’articolo di G. Stampanoni Bassi, La sentenza di appello nel caso Vannini: tra formula di Frank e principio del favor rei, in Giurisprudenza Penale Web, 2019, 4.
Come citare il contributo in una bibliografia:
M. Bianchi, Il fatto crea il precetto? Alcune considerazioni “a prima lettura” sulla sentenza Vannini/Ciontoli, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 4