La Cassazione torna sul divieto di utilizzazione delle intercettazioni in altro procedimento in attesa dell’entrata in vigore della riforma.
Corte di cassazione, Sez. V, Sent. 9 aprile 2020 (ud. 6 febbraio 2020), n. 11745
Presidente Gerardo, Relatore Zaza
Sulla scorta dell’orientamento da ultimo fatto proprio dalle Sezioni Unite Cavallo (commentata in questa Rivista da S. Parziale e C. M. Cova), secondo cui
“il divieto di cui all’art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati di intercettazioni di conversazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali siano state autorizzate le intercettazioni – salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza – non opera con riferimento ai risultati relativi a reati che risultino connessi ex art. 12 cod. proc. pen. a quelli in relazione ai quali l’autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge”,
la Corte di cassazione torna a pronunciarsi sul tema, confermando la validità di tale soluzione e ritenendola applicabile anche in caso di giudizio abbreviato. Infatti “come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, in questo rito alternativo rimangono deducibili le inutilizzabilità definibili come ‘patologiche’, ossia derivanti dall’assunzione di atti probatori in violazione di specifici divieti normativi”. E, come ricorda la Cassazione, “la stessa giurisprudenza ha riconosciuto tali caratteristiche nell’acquisizione di intercettazioni in violazione del divieto di cui all’art. 270 cod. proc. pen.”.
Il decisum del Giudice di legittimità è certamente apprezzabile, sia perché si mostra conforme alla precedente pronuncia nomofilattica, sia perché fa propria una soluzione che bilancia il diritto del cittadino alla riservatezza personale con l’interesse dello Stato all’accertamento dei fatti di reato.
Senonché, tale principio, per quanto consolidato in seno alla giurisprudenza, dovrà necessariamente confrontarsi con la recente modifica dell’art. 270 c.p.p., ad opera del D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 7 (in questa Rivista, ivi), in esito alla quale il comma 1 della citata norma così dispone oggi:
“I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza e dei reati di cui all’articolo 266, comma 1” (neretto aggiunto).
A ben vedere, la nuova formulazione della norma, in vigore solo per i procedimenti iscritti a partire dal 30 aprile 2020, permette di derogare alla regola dell’inutilizzabilità ogni volta che l’intercettazione disposta in altro procedimento sia necessaria per l’accertamento di reati per i quali possano essere disposte le intercettazioni.
La deroga appare talmente ampia da far sorgere il dubbio che il delicato bilanciamento, operato dalla Cassazione, tra riservatezza personale e interesse investigativo, possa nuovamente andare perduto a favore di quest’ultimo, con conseguente probabile illegittimità costituzionale della novella, sotto il profilo dell’art. 15 Cost.