CONTRIBUTIDIRITTO PENALE

Spunti di riflessione nei rapporti tra club e tifosi.

in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 4 – ISSN 2499-846X

di Mattia Miglio e Pier Antonio Rossetti

Cassazione Penale, Sez. II, 17 marzo 2020 (ud. 19 febbraio 2020), n. 10364
Presidente Diotallevi, Relatore De Santis

Una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione costituisce il punto di partenza per qualche spunto di riflessione per un ripensamento dei rapporti tra società sportive e pubblico.

Questa la vicenda sottoposta al vaglio degli ermellini: a un esponente della tifoseria ultras di un noto club veniva contestato – tra le varie fattispecie – il delitto di estorsione aggravata e continuata, per aver, in prima battuta, minacciato un funzionario del team, al fine di costringerlo a procurare alla tifoseria biglietti e altre agevolazioni non dovute, oltre che in violazione della normativa di settore.

Accanto a ciò, all’ultras era altresì contestato il delitto di autoriciclaggio per aver ceduto a terzi – a prezzo maggiorato e a condizione della preventiva iscrizione degli acquirenti al gruppo ultras – i biglietti così illegittimamente ottenuti.

Per quanto qui di interesse, la Cassazione esclude la sussistenza degli estremi del delitto di autoriciclaggio, rilevando la difficoltà di inquadrare la commercializzazione di biglietti di ingresso allo stadio, peraltro rilasciati nominativamente ai beneficiari, tra le attività di impiego, sostituzione o trasferimento in attività finanziarie, economiche o imprenditoriali.

Nel caso che ci occupa, infatti, non sussiste la portata dissimulatoria della condotta rispetto all’individuazione della provenienza delittuosa del bene; si legge nelle motivazioni che “il tratto essenziale e caratterizzante della tipicità della fattispecie è, dunque, da ravvisare nelle modalità dell’azione che devono avere attitudine ad “ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni” e siffatta caratterizzazione modale rende possibile l’efficace perimetrazione del comportamento penalmente rilevante, espungendo le condotte prive di capacità d’intralcio. E’ appunto l’avverbio “concretamente” che compare nella dizione normativa ad esaltare la componente dissimulatoria, postulando il positivo accertamento dell’idoneità dell’azione oggetto di verifica ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni” (p. 6, cfr. Cass. 10364/2020).

Di conseguenza, conclude la sentenza, “la norma sull’autoriciclaggio, nata dalla necessità di evitare le operazioni di sostituzione ad opera dell’autore del delitto presupposto,limita la rilevanza penale delle condotte ai soli casi di impiego/sostituzione/trasferimento che avvengano attraverso la reimmissione nel circuito economico-finanziario ovvero imprenditoriale del denaro o dei beni di provenienza illecita, finalizzati ad ottenere un concreto effetto dissinnulatorio che costituisce quel quid pluris che differenzia la semplice condotta di godimento personale, non punibile, da quella di nascondimento del profitto illecito assoggettata a sanzione” (p. 7, Cass. 10364/2020).

Accanto a tali profili, tuttavia, la vicenda portata all’attenzione della Suprema Corte non può non suggerire qualche riflessione sul fattore sicurezza nell’ambito delle competizioni sportive.

Una rivisitazione delle misure di sicurezza non può infatti prescindere da una razionalizzazione dei rapporti tra società e tifosi, di modo da dar vita a protocolli finalizzati ad emarginare la tifoseria violenta, ma anche e soprattutto allo scopo di fidelizzare ed incrementare il numero di tifosi che seguono la squadra, aumentandone di riflesso la competitività sia sportiva che economica.

In questo senso, un ruolo importante potrebbe essere in primis rivestito dalla necessaria riqualificazione degli stadi; l’impianto sportivo non può essere inteso come uno spazio isolato, ma deve essere  armonizzato con lo spazio socio-urbanistico in cui esso si trova e deve poi costituire un luogo di aggregazione sociale all’interno di centri di svago (es.: attività commerciali, musei dedicati al team, luoghi di ritrovo con alcuni giocatori nella fase pre-partita, etc.) in grado di intrattenere tutte le fasce di pubblico anche nella fase antecedente e successiva alla competizione sportiva.

Oltre a ciò, pare solo il caso di rilevare l’opportunità di predisporre apposite procedure volte a organizzare l’evento sportivo tout court – dalla vendita dei biglietti e degli abbonamenti sino alla fase successiva alla conclusione dell’evento sportivo – se del caso, anche creando ad hoc figure idonee a coordinare le relazioni societarie (e i relativi uffici competenti) con i tifosi, al fine di verificare il livello di gradimento del pubblico.

Tali protocolli potranno poi concludersi con la redazione di linee guida e relazioni periodiche sullo stato del rapporto club/tifosi, se del caso anche in coordinamento anche con gli organi deputati al controllo (es.: Ufficio Audit, organismo di vigilanza).

Sicuramente un tale assetto comporta l’allocazione di risorse finanziarie importanti, che molti club non si possono permettere. Senza trascurare poi le difficoltà politiche e burocratiche che purtroppo caratterizzano un iter amministrativo di tale portata.

Allo stato attuale non possiamo negare la necessità di intervenire per rendere competitivi a livello internazionale i nostri club ed il nostro calcio.

Ma questo è tutto un altro discorso.

Come citare il contributo in una bibliografia:
M. Miglio – P. A. Rossetti, Spunti di riflessione nei rapporti tra club e tifosi, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 4