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Applicazione da parte del magistrato di sorveglianza, in via provvisoria, della semilibertà al condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni: depositata la sentenza 74/2020 della Corte Costituzionale.

Corte Costituzionale, sent. 24 aprile 2020 (ud. 7 aprile 2020), n. 74
Presidente Cartabia, Relatore Viganò

In tema di ammissione alla semilibertà, segnaliamo ai lettori il deposito della sentenza n. 74 del 2020, con cui la Corte Costituzionale, avendo ritenuto fondata una questione di legittimità costituzionale sollevata da un magistrato di sorveglianza di Avellino, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 50, comma 6, O.P. nella parte in cui non consente al magistrato di sorveglianza di applicare in via provvisoria la semilibertà, ai sensi dell’art. 47, comma 4, O.P. in quanto compatibile, anche nell’ipotesi prevista dal terzo periodo del comma 2 dello stesso art. 50.

La Corte Costituzionale – si legge nel comunicato stampa – «ha osservato che la vigente legge sull’ordinamento penitenziario già consente al magistrato di sorveglianza di concedere in via provvisoria la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale al condannato che debba espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni».

Ne consegue che deve considerarsi «irragionevole non consentirgli anche di anticipare la concessione della meno favorevole misura alternativa della semilibertà, quando il percorso rieducativo compiuto dal condannato non giustifichi ancora la sua completa uscita dal carcere, ma già consenta di ammetterlo a trascorrere parte della giornata fuori dall’istituto penitenziario. La necessità di attendere la decisione del Tribunale potrebbe infatti arrecare un grave pregiudizio al percorso rieducativo del condannato, soprattutto quando la sua istanza sia motivata da un’offerta di lavoro all’esterno del carcere, che normalmente ha una durata limitata nel tempo».

Redazione Giurisprudenza Penale

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