La futura Corte Costituzionale sulla incompatibilità del giudice determinata dal rigetto della richiesta di messa alla prova: le questioni aperte e quelle (apparentemente) risolte.
in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 4 – ISSN 2499-846X
Tribunale di Spoleto, Sezione penale, Ord. 7 gennaio 2020
Il contributo nasce dalla recente pubblicazione di un’ordinanza, emessa dal Tribunale di Spoleto, di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale affinché valuti la conformità a Costituzione dell’art. 34 comma 2 c.p.p., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del giudice del dibattimento a partecipare al giudizio dibattimentale in esito all’avvenuto rigetto di una richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.
La questione era già stata sollevata alcuni anni fa, ma era stata dichiarata inammissibile dalla Corte Costituzionale, che, in verità, negli ultimi anni si è più volte confrontata con la natura frammentaria della disciplina della sospensione con messa alla prova, riuscendo comunque a “salvarla” mediante l’utilizzo del rinvio ad altre norme dell’ordinamento od a principi generali, rinvio che, secondo l’autore, può determinare l’insorgenza di problemi proprio in punto di incompatibilità del giudice che abbia già valutato gli atti processuali ai fini della messa alla prova.
L’articolo, inoltre, analizza il rapporto tra la sospensione con messa alla prova ed il giudizio abbreviato, argomento che è stato affrontato molto spesso dalla recente giurisprudenza di legittimità, proponendo, rispetto ai casi in cui l’ammissibilità della sospensione discenderebbe da una riqualificazione in melius della fattispecie contestata, una soluzione antitetica a quella recentemente formulata dalla Corte di Cassazione in termini di anteriorità logica della messa alla prova rispetto all’abbreviato.
Secondo la tesi formulata, infatti, in tal caso, proprio per evitare la possibile produzione di conseguenze in tema di incompatibilità del giudice che ha rigettato la richiesta di sospensione con messa alla prova, sarebbe preferibile formulare la richiesta di giudizio abbreviato e chiedere quindi, in sede di formulazione delle conclusioni – semmai in termini subordinati – la riqualificazione del reato in una fattispecie punita con una sanzione compatibile con quanto previsto dall’art. 168 bis c.p.
Ciò consentirebbe di superare i possibili problemi di incompatibilità e di mantenere inalterata l’eventuale deducibilità del rigetto in sede di gravame, e non sarebbe, dall’altra parte, incompatibile con la previsione del termine di decadenza di cui al comma 2 dell’art. 464 bis c.p.p., che, invero, riguarda solo i casi in cui la contestazione rientri tra quelle indicate nell’art. 168 bis c.p., e dunque non postuli, ai fini della sospensione con messa alla prova, alcuna riqualificazione in melius.
Come citare il contributo in una bibliografia:
B. Andò, La futura Corte Costituzionale sulla incompatibilità del giudice determinata dal rigetto della richiesta di messa alla prova: le questioni aperte e quelle (apparentemente) risolte, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 4