CONTRIBUTI

Fase 2. DPCM 26 aprile 2020. Valutazione integrata del rischio contagio e adozione di misure organizzative, di prevenzione e protezione idonee a scongiurare l’insorgenza di focolai epidemici.

in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 4 – ISSN 2499-846X

di Claudia Corsaro e Marco Zambrini

1. Attività a basso rischio di contagio e timing per l’adeguamento.

Con l’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di poche ore fa, è stata confermata la ripresa, per il prossimo 4 maggio, di determinate attività produttive industriali e commerciali (v. art. 2 DPCM 26.4.2020, nonché all. 3), ancora sospese in seguito alla emanazione del DPCM 10.4.2020.

Tra di esse rientrano le attività di:

  • Estrazione di minerali metalliferi;
  • Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere;
  • Industria del tabacco;
  • Fabbricazione di articoli in pelle e simili;
  • Metallurgia;
  • Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi;
  • Fabbricazione di altri mezzi di trasporto;
  • Fabbricazione di mobili;
  • Costruzione di edifici;
  • Attività immobiliari;
  • Pubbliche ricerche di mercato;
  • Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse;
  • Alcune categorie del settore del commercio all’ingrosso ed al dettaglio.

Si tratta di settori lavorativi già valutati come “Classe di rischio basso” nell’all.1 (tab. 1-2) del Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione  predisposto dall’INAIL, pubblicato lo scorso 23 aprile.

Come evidenziato nella prefazione del documento tecnico, gli steps per l’avvio della fase 2 impongono (i) la preventiva valutazione integrata del rischio contagio e (ii) la adozione di misure organizzative, di prevenzione e protezione, di lotta all’insorgenza di focolai epidemici, con le modalità indicate nel Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro aggiornato ed integrato al 24 aprile 2020.

In base all’art. 10 del DPCM le società rientranti in dette categorie saranno autorizzate, sin dal 27 aprile, a porre in essere tutte le misure indispensabili per all’adeguamento agli standard individuati per la prevenzione ed il contenimento del contagio. Si tratta di misure che vanno ad integrarsi e a completare quelle suggerite con il Protocollo condiviso del 14 marzo e che, se non rispettate, comportano la sospensione dell’attività lavorativa sino ad adeguamento.

In altri termini ai datori di lavoro viene imposto timing estremamente serrato di adempimenti che comportano di fatto un adeguamento, per certi versi, un totale riassetto organizzativo in soli 7 giorni.

2. La valutazione integrata del rischio contagio.

Al fine di valutare il rischio connesso alle diverse attività, l’INAIL ha preso in considerazione tre variabili:

  1. l’esposizione, ossia la probabilità di venire a contatto con fonti di contagio nell’espletamento dell’attività lavorativa;
  2. la prossimità, da intendersi quale caratteristica intrinseca di un’attività lavorativa tale da non permettere un sufficiente distanziamento sociale;
  3. l’aggregazione, tipologia lavorativa che prevede il contatto con soggetti terzi diversi dagli altri lavoratori dell’azienda.

I differenti profili di rischio devono essere valutati in rapporto con altre variabili, quali:

  • le aree geografiche in cui sono localizzati gli insediamenti produttivi, che hanno fatto registrare diversi dati pandemici;
  • le modalità di organizzazione del lavoro e le misure di prevenzione concretamente adottate al fine di ridurre il rischio contagio;
  • l’aumento di occasioni di aggregazioni sociali connessi alla riattivazione dei singoli settori produttivi.

La valutazione complessiva del rischio è stata effettuata sulla base dei dati O’Net, integrati con i dati delle indagini ISTAT e INAIL, al fine di adattare il modello ottenuto al contesto lavorativo nazionale.

Sulla base dei dati ottenuti, l’INAIL ha collocato, a titolo esemplificativo e prendendo in considerazione alcuni tra i principali settori lavorativi, nella classe di rischio basso attività come l’agricoltura e la pesca, quella manifatturiera e del commercio all’ingrosso a al dettaglio; tuttavia, all’interno di alcune di queste attività a “basso rischio”, si registra, a causa dei frequenti rapporti con soggetti terzi, la presenza di un rischio medio-alto per lavoratori e operatori quali addetti alle mense, camerieri, badanti. Infine, medici e personale sanitario, farmacisti, membri delle Forze dell’Ordine risultano esposti a un rischio alto.

L‘INAIL ha altresì effettuato la valutazione completa dei rischi relativi alle differenti attività commerciali, rinvenibile nella tabella n. 2, allegato 1, del Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione.

3. Le strategie organizzative, di prevenzione e protezione, volte alla mitigazione del rischio di contagio.

Il documento in commento ha, altresì, dettagliato le precauzioni indispensabili ed imprescindibili, in fase di riavvio dell’attività lavorativa, per la tutela dei lavoratori e per il contrasto alla diffusione del Covid-19.

Le misure adottate durante la c.d. “Fase 1” (per l’analisi della prima versione, si veda C. Corsaro – M. Zambrini, Compliance aziendale, tutela dei lavoratori e gestione del rischio pandemico, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 3) possono essere ulteriormente implementate per consentire lo svolgimento di attività lavorative, garantendo condizioni di sicurezza per i lavoratori, anche durante la “Fase 2”.

Vi è di certo che in tale fase sia indispensabile una integrazione delle procedure in essere con il coinvolgimento di tutte le figure preposte alla sicurezza e alla prevenzione aziendale nell’attività di monitoraggio delle misure adottate.

L’INAIL ha individuato tre tipi di misure volte a prevenire il rischio di infezione Covid-19: organizzative, di prevenzione e protezione, di prevenzione contro l’attivazione di focolai epidemici.

Le indicazioni tecniche elaborate dall’INAIL sono state poste alla base delle misure stabilite mediante la sottoscrizione del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il governo e le parti socialidel 24.4.2020, di cui all’allegato 6 del DPCM del 26 aprile 2020. L’adozione di dette misure costituisce presupposto necessario per la prosecuzione o la riapertura delle attività produttive, mentre “la mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”.

Al fine di armonizzare le misure ritenute idonee al contenimento del rischio contagio sono stati redatti tre protocolli condivisi:

  • Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il governo e le parti sociali del 24.4.2020 (all. 6 DPCM 26.4.2020);
  • Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri del 24.4.2020 (all. 7 DPCM);
  • Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica (all.ti 8-9 e all.to tecnico DPCM)

Le misure comuni concernono:

  • l’incentivazione, anche nella ‘Fase 2’ del lavoro agile o a distanza, anche mediante l’utilizzo in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili, nonché l’utilizzo di tecnologie innovative, sia per le attività lavorative (con particolare riferimento alle attività amministrative/gestionali), sia per le riunioni che, ove si riveli indispensabile, possono avvenire in presenza a condizione che siano garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia ed aerazione dei locali;
  • la sospensione e l’annullamento delle trasferte di lavoro, anche se già programmate o concordate; allo stesso modo, è disposta la sospensione degli eventi interni e delle attività di formazione – anche obbligatorie – in aula;
  • la chiusura dei reparti non deputati alla produzione e di tutti quelli dei quali sia possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart working;
  • L’incentivazione delle ferie, dei congedi retribuiti e degli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • la gestione degli spazi di lavoro, che devono essere rimodulati al fine di garantire il distanziamento sociale, con la distanza interpersonale di un metro, ove compatibile con la natura dei processi produttivi e quindi attraverso la ricollocazione delle singole postazioni o, ove non sia possibile, con l’installazione di barriere separatorie;
  • la regolamentazione dell’accesso e della fruizione degli spazi comuni, quali mense aziendali, punti di ristoro, spogliatoi, servizi igienici e aree fumatori, per i quali deve essere garantita la ventilazione continua degli ambienti, un sistema di turnazione degli accessi, un tempo di permanenza limitata all’interno degli stessi e il mantenimento del distanziamento interpersonale di un metro;
  • un’adeguata organizzazione del lavoro attraverso l’adozione di misure volte ad evitare assembramenti in entrata e in uscita, anche con riferimento agli spazi comuni, prevedendo accessi separati per l’entrata e l’uscita e favorendo orari flessibili e/o scaglionati (anche per scongiurare il rischio di sovraffollamento sui mezzi pubblici negli orari di punta, per cui si esorta l’uso del mezzo di privato o di navette che garantiscano il distanziamento interpersonale);
  • la regolamentazione di modalità e tempi per l’accesso dei fornitori nei locali aziendali: devono essere predisposte procedure specifiche di ingresso, transito e uscita dei fornitori esterni, che debbono prevedere modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con i lavoratori.

Al fine di garantire la salute dei lavoratori, particolare attenzione deve essere dedicata a coloro che sono sottoposti a un maggior rischio di contagio, previa valutazione del medico competente, i quali devono essere assegnati ad altra mansione e, ove non possibile, dichiarati temporaneamente non idonei.

Le misure di prevenzione e protezione impongono, prima di procedersi alla riapertura, la sanificazione dei locali aziendali, delle postazioni di lavoro e di tutte le parti comuni. Deve altresì essere garantita la completa pulizia giornaliera e la sanificazione periodica.

Le aziende in cui si siano registrati casi sospetti di Covid-19 ovvero che siano localizzate in aree geografiche a maggiore endemia devono procedere, prima della riapertura, sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della Circolare del Ministero della Salute, del 22.2.2020, n. 5443.

L’azienda deve altresì mettere a disposizione del personale detergenti e disinfettanti, al fine di garantire la frequente pulizia delle mani, nonché i dispositivi di protezione individuale (DPI), tra i quali le mascherine chirurgiche, la cui adeguatezza deve essere valutata in seguito all’attività di valutazione dei rischi, ovvero altri dispositivi specifici (per esempio le visiere, i guanti, le tute di protezione, copriscarpe, ecc…). L’utilizzo di detti dispositivi specifici risulta obbligatorio ove non sia possibile lo svolgimento dell’attività lavorativa nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Risulta importante procedere, come già suggerito dall’INAIL, ove già non sia presente, alla nomina di un medico competente ovvero la collaborazione con le strutture territoriali pubbliche al fine di sottoporre i lavoratori a visita medica, che si rivela di fondamentale importanza nei casi a) di reinserimento al lavoro di lavoratori con pregressa infezione da SARS-CoV-2; b) individuazione di lavoratori affetti da SARS-CoV-2, in particolare tra i lavoratori di età superiore ai 55 anni.

Il medico competente svolge la sorveglianza sanitaria periodica, segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti affinché l’azienda provveda alla loro tutela nel rispetto della privacy e collabora con il datore di lavoro e con le RLS/RLST nella predisposizione e nell’integrazione delle misure di prevenzione.

L’ingresso in azienda di lavoratori e terzi, che siano risultati già positivi all’infezione da Covid-19, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione”.

La presenza del medico o di personale all’uopo preposto sarà indispensabile anche in fase di monitoraggio del transito (in entrata ed in uscita) al fine della rilevazione della temperatura corporea ritenuta sempre sospetta oltre i 37.5° C.

È indispensabile che l’azienda informi i lavoratori e tutti coloro che effettuino l’accesso nei locali aziendali delle disposizioni dell’Autorità e delle misure di prevenzione adottate.

In particolare, dovrà essere comunicato

  • l’obbligo di rimanere presso il proprio domicilio in presenza di temperatura corporea superiore ai 37,5° C o altri sintomi influenzali;
  • la preclusione dell’accesso o della permanenza in azienda in presenza di condizioni di rischio (sintomi influenzali, temperatura, provenienza da zone a rischio, contatto con persone positive al SARS-CoV-2 nei 14 giorni precedenti);
  • l’impegno a rispettare le disposizioni aziendali e dell’Autorità e l’impegno a informare il datore di lavoro dell’insorgenza di sintomi influenzali durante l’espletamento dell’attività lavorativa. L’informazione e la formazione del personale deve avvenire anche a cura del medico competente, che fornisce ai lavoratori informazioni tecniche utili ad evitare e ridurre il rischio di contagio.

4. Conclusioni.

Il DPCM del 26.4.2020 sulla regolamentazione della “Fase 2” ha di fatto tradotto in legge le linee guida ed i protocolli condivisi nei vari settori lavorativi al fine di affiancare alla ripresa delle attività una maggiore consapevolezza e responsabilizzazione dei datori di lavoro in ordine ai rischi di infezione da Covid-19 connessi all’esercizio delle attività lavorative.

I datori di lavoro, in questi sette giorni (dal 27 aprile al 4 maggio) dovranno predisporre un documento informativo da mettere a disposizione del personale e dei terzi che debbano accedere ai locali aziendali con il quale informare e formare il personale sulle nuove regole e sulle procedure e le misure adottate per scongiurare e contenere il rischio di contagio, che andranno ad aggiungersi con quelle già presenti ex D.Lgs. 81/2018.

Nel medesimo termine giugulatorio andranno elaborate procedure aziendali che recepiscano le misure indicate nel DPCM per adeguare le imprese alla c.d. “Fase 2”, in particolare con riferimento alla verifica della conformità dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo a tale ulteriore rischio.

Ove il Modello 231 sia stato adeguatamente predisposto e sia dotato di un efficace Sistema di Controllo Interno capace di adattarsi all’insorgenza di nuovi rischi e criticità, l’adeguamento può essere effettuato implementando il sistema gestionale sottostante al modello mediante l’aggiornamento del DVR.

Come citare il contributo in una bibliografia:
C. Corsaro – M. Zambrini, Fase 2. DPCM 26 aprile 2020. Valutazione integrata del rischio contagio e adozione di misure organizzative, di prevenzione e protezione idonee a scongiurare l’insorgenza di focolai epidemici., in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 4