ARTICOLIDIRITTO PENALEIN PRIMO PIANOParte speciale

Il provvedimento di sequestro della Procura di Bari nell’indagine sulle copie di riviste e quotidiani diffuse abusivamente su Telegram.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, sequestro preventivo di urgenza, 26 aprile 2020
Procuratore Aggiunto dott. Roberto Rossi

1. Segnaliamo ai lettori il provvedimento con cui la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari ha disposto il sequestro, mediante inibizione immediata dell’accesso, di numerosi canali Telegram (nota piattaforma di messaggistica istantanea) mediante i quali, secondo le indagini, vengono diffuse abusivamente copie digitali dei principali quotidiani.

Si tratta di un fenomeno – ricorda la stessa Procura – su cui è intervenuta l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni AGCOM (la quale, pur ritenendo di avere limiti nella sua azione, ha condiviso l’allarme degli editori sollecitando l’intervento di Telegram, avvenuto solo parzialmente) e che, secondo alcune stime, provocherebbe danni all’editoria quantificabili in circa 670.000 euro al giorno, corrispondenti a poco meno di 250 milioni di euro l’anno.

2. Diversi i profili di interesse del provvedimento, nel quale si ipotizzano – nei confronti di persone in corso di identificazione – quattro fattispecie di reato:

2.1 Accesso abusivo a sistema informatico, «per essersi, in concorso tra loro, abusivamente introdotti nei sistemi informatici di numerose società editrici di riviste, giornali e libri protetti da misure di sicurezza; in tal modo eliminando le protezioni ai file dei predetti beni tutelati dal diritto di autore e permettendo così la diffusione in chiaro di migliaia di riviste, giornali e libri».

I files di giornali, riviste e libri – si legge nel provvedimento – «vengono acquisiti in primo luogo mediante l’intromissione non autorizzata nel sistema informatico: i giornali on line sono utilizzabili solo con password personalizzate che non permettono di scaricare PDF liberi e, comunque, le password autorizzano l’utilizzo personale del giornale (e/o del libro/rivista) e non la diffusione dello stesso».

2.2 Furto, «per avere, in concorso tra loro, con mezzo fraudolento, ai fini di lucro, sottratto ai titolari del diritto di autore le migliaia di files PDF di riviste, giornali e libri (beni tutelati dal diritto di autore)».

I files di giornali, riviste e libri «vengono acquisiti illecitamente mediante la sottrazione dei PDF elaborati dagli editori per inserimento lecito nei siti o per la stampa e non vi è dubbio che in tal caso ci ritroviamo in ipotesi di furto o al limite di appropriazione indebita».

2.3 Violazione della legge sul diritto d’autore, «per avere, in concorso tra loro, per uso altrui, a fini di lucro, comunicando al pubblico, immettendo in un sistema di reti telematiche, riprodotto, duplicato, trasmesso e comunque diffuso abusivamente, più di cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi. Il tutto esercitando in forma imprenditoriale l’attività di riproduzione e distribuzione. In particolare, distribuivano, trasmettevano e diffondevano in formato PDF, riviste, giornali e libri (beni tutelati dal diritto di autore), dopo aver acquisito illecitamente, mediante accesso abusivo al sistema informatico (o comunque con sottrazione illecita ai legittimi detentori) decine di migliaia di files, a fini di lucro (costituito dalla cessione dei dati personali a fine pubblicitario), immettendoli in decine di canali Telegram, liberamente accessibili al pubblico (sistema di reti telematiche)».

2.4 Riciclaggio, «per avere, in concorso tra loro, acquisito e comunque trasferito elettronicamente, beni di provenienza delittuosa (decine di migliaia di files in formato PDF di riviste, giornali e libri beni tutelati dal diritto di autore), in quanto beni acquisiti illecitamente mediante accesso abusivo al sistema informatico o comunque sottratti illecitamente ai legittimi detentori; compiendo operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa in quanto immessi in decine di canali Telegram nei quali è impossibile (per le modalità del sistema informatico) accertare la provenienza dei beni sopra indicati».

Con particolare riferimento al requisito dell’ostacolo all’identificazione della provenienza delittuosa del denaro o del bene – si legge nel provvedimento – «sembra logico ritenere che il legislatore abbia inteso riferirsi a condotte che siano idonee ad ostacolare l’identificazione del bene, indipendentemente dal fatto che in concreto siano state ostacolate delle indagini già poste in essere per tale identificazione». Quanto, invece, all’interpretazione del termine “trasferire“, «non c’è dubbio che, se riferito ad immobili o anche a beni mobili particolari, il termine si riferisca al trasferimento in senso giuridico; ma nulla vieta di sussumere nel concetto di trasferimento anche quello inteso nel senso di materiale spostamento del bene perché anche lo spostamento materiale del bene (ad esempio: presso altri mercati) può costituire una condotta fortemente ostacolante l’identificazione del bene come proveniente da delitto».

Quello di cui all’art. 648-bis c.p. – prosegue la Procura – è «un reato a forma necessariamente libera, la cui condotta presenta, tuttavia, contorni definiti ed individuabili in una specifica attività fraudolenta che può esplicarsi con o senza modifica, radicale o parziale della “res”, purchè sia resa più difficoltosa la ricerca della matrice delittuosa».

Quanto, infine, al rapporto con altri delitti, ad avviso della Procura di Bari «non vi è dubbio che tra i reati presupposto vi possano essere anche i reati di violazione del diritto di autore con conseguente sussistenza del reato di riciclaggio (o di ricettazione) in ipotesi di commercio di beni provenienti dalle violazioni relative».

3. Il provvedimento conclude soffermandosi sulla possibilità di procedere al sequestro di siti e pagine web, ricordando come la giurisprudenza, con orientamento costante, ritenga «legittimo il sequestro preventivo mediante “oscuramento” di un intero sito telematico o di una pagina web, imponendo al fornitore di connettività o al soggetto che detiene la risorsa elettronica di porre in essere le operazioni tecniche necessarie per rendere il sito o la pagina non consumabili all’esterno» con la conseguenza che, ove ricorrano i presupposti del fumus commissi delicti e del periculum in mora, «è ammissibile, il sequestro preventivo di un sito web o di una singola pagina telematica, anche imponendo al fornitore dei relativi servizi di attivarsi per rendere inaccessibile il sito o la specifica risorsa telematica incriminata».