Covid-19 e art. 41-bis Ord. Pen.
in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 5 – ISSN 2499-846X
Inserendosi nel dibattito scaturito da alcune decisioni della magistratura di sorveglianza nei confronti di detenuti sottoposti al regime del 41-bis, l’Autore commenta il recentissimo art. 2 del decreto-legge n. 28/2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 30 aprile 2020 ed in vigore dal 1° maggio 2020.
Con tale articolo – rubricato “Disposizioni urgenti in materia di detenzione domiciliare e permessi” – si interveniva sugli artt. 30-bis e 47-ter O.P. stabilendo che, nel caso in cui le istanze siano presentate nell’interesse di detenuti per reati di mafia o terrorismo, l’autorità competente, prima di pronunciarsi, dovrà chiedere, tra gli altri, il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale che ha emesso la sentenza e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis O.P., anche quello del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine all’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto.
Si prevedeva poi che, salva la sussistenza di esigenze di motivata eccezionale urgenza, il permesso non potrà essere concesso prima di ventiquattro ore dalla richiesta degli stessi pareri, mentre per l’applicazione della detenzione domiciliare il magistrato di sorveglianza ed il tribunale di sorveglianza decideranno non prima, rispettivamente, di due giorni e di quindici giorni dalla richiesta dei suddetti pareri, anche in assenza di essi.
Sul medesimo tema è intervenuto, in questa Rivista, anche il dott. Fabio Gianfilippi (Magistrato di Sorveglianza di Spoleto e componente del Tribunale di Sorveglianza di Perugia) .
Come citare il contributo in una bibliografia:
A. Dolci, Covid-19 e art. 41-bis Ord. Pen., in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 5