La Cassazione sulla responsabilità ex d. lgs. 231/2001 per il mancato aggiornamento della valutazione del rischio.
Cass. pen., Sez. IV, Sent. 5 maggio 2020 (ud. 22 gennaio 2020), n. 13575
Presidente Bricchetti, Relatore Esposito
Con la sentenza in epigrafe, la Sezione quarta della Cassazione si è pronunciata in merito ad una vicenda in cui l’amministratore unico di una società e la società stessa erano stati rispettivamente condannati per lesioni colpose (art. 590 c.p.) e per il conseguente illecito amministrativo (art. 25 septies, D. lgs. 231/2001), per aver cagionato – con comportamento omissivo – un trauma ad una mano con ferite ed ustioni in capo ad un dipendente con mansioni di attrezzista.
Dopo aver dichiarato estinto il reato contestato all’imputato per intervenuta prescrizione, la Corte ha confermato la condanna della società. Come è noto, infatti, in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b), D.Igs. n. 231 del 2001, il giudice deve procedere all’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l’illecito fu commesso che non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato.
La pronuncia è di interesse sotto alcuni profili.
1. Per quanto attiene al nesso causale, confermando la linearità delle motivazioni del Giudice di appello, la Corte ha riconosciuto che l’infortunio fu dovuto all’omesso utilizzo da parte del lavoratore di idonei guanti ad alta protezione termica e del compimento di una specifica procedura tesa ad evitare incidenti di quel tipo.
Infatti, i guanti effettivamente indossati dal lavoratore erano inadeguati, in quanto utili a proteggere dal rischio di taglio ma non dalle ustioni, e pericolosi, in quanto si incollavano alle mani del lavoratore aumentando la probabilità di verificazione di eventi lesivi.
In altri termini, la Corte territoriale aveva ben motivato sulla assoluta indispensabilità dei guanti ad alta protezione per prevenire il rischio di bruciature, nel caso di specie non disponibili.
Peraltro, il rischio di ustioni in capo i dipendenti era stato individuato nel DVR, ma l’imputato non aveva fornito ai lavoratori gli strumenti idonei, i quali erano stati consegnati solo successivamente all’incidente e dopo le disposizioni dell’USL al riguardo.
2. Con riferimento al giudizio controfattuale la Corte ha valutato, anche qui, la linearità della sentenza di appello, secondo cui l’infortunio non era dovuto soltanto al mancato utilizzo dei guanti, ma anche ad una serie di gravi carenze riscontrate a carico del datore di lavoro in materia di sicurezza, tra le quali principalmente l’omessa adeguata formazione dei lavoratori, l’omessa indicazione nel DVR dei rischi e delle modalità per farvi fronte.
Inoltre, il rischio della lavorazione derivava altresì dal comportamento del dipendente che, per non interrompere il ritmo della lavorazione non attendeva il raffreddamento della macchina adoperata. L’azienda, infatti, non aveva mai prospettato agli operai tale eventualità e la prassi seguita consisteva nel non interrompere il ciclo produttivo, senza attendere il raffreddamento.
3. Per ciò che riguarda l’elemento soggettivo, i Giudici di legittimità hanno confermato il ragionamento addotto dalla Corte di appello, che faceva leva sula prevedibilità e sulla prevenibilità dell’evento da parte del ricorrente, individuabili nei pregressi analoghi incidenti verificatisi, nelle plurime carenze in tema di sicurezza dei lavoratori circa la dotazione dei guanti ad alta protezione termica e del libretto di istruzione del macchinario, la formazione e l’informazione dei lavoratori, l’aggiornamento del DVR attuato solo in seguito all’accadimento in esame e l’omesso controllo circa la prassi scorretta seguita dagli operai.
4. Con riguardo alla responsabilità dell’ente, la Corte ha ricordato che in tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, il vantaggio di cui all’art. 5, d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, operante quale criterio di imputazione oggettiva della responsabilità, può consistere anche nella velocizzazione degli interventi manutentivi che sia tale da incidere sui tempi di lavorazione.
In virtù di tale principio, la Corte ha confermato il ragionamento del Giudice di appello, secondo cui l’ente imputato aveva risparmiato il danaro necessario all’acquisto di guanti di protezione, non aveva curato la formazione dei lavoratori mediante appositi corsi e si era avvantaggiata per l’imposizione di ritmi di lavoro, che prescindevano dalla messa in sicurezza della macchina, tramite il raffreddamento della stessa, prima dell’intervento riparatore, in tal modo conseguendo, a scapito della sicurezza dei lavoratori, un aumento della produttività.
Sulla base di tali argomenti, come detto, la Corte ha confermato la condanna dell’ente.