CONTRIBUTIDIRITTO PENALEIN PRIMO PIANOParte generale

Confisca per equivalente e prescrizione del reato. Le contrastanti indicazioni del Giudice di legittimità e i seri dubbi sulla compatibilità con il dettato costituzionale.

in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 5 – ISSN 2499-846X

Cassazione penale, Sez. III, Sent. 11 maggio 2020 (Ud. 15 novembre 2019), n. 14218
Presidente Di Nicola, Relatore Zunica

Con la sentenza in epigrafe la Corte di cassazione si è pronunciata sulla opportunità di irrogare la misura della confisca per equivalente prevista dall’art. 12 bis, d. lgs. n. 74/2000, in ipotesi di reati tributari (nella specie, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte ex art. 11) che siano dichiarati estinti per intervenuta prescrizione.

Fra i motivi di ricorso, infatti, si deduceva “l’erronea applicazione dell’art. 12 bis del d. lgs. n. 74 del 2000, evidenziando che tale norma, nel prevedere la confisca obbligatoria per equivalente anche in caso di condanna per uno dei delitti tributari previsti dal medesimo decreto, deve essere applicata anche nei casi di declaratoria di intervenuta prescrizione, a condizione che questa sia preceduta da un giudizio di merito di pieno accertamento della responsabilità penale”.

La Corte ha disatteso il motivo, ritenendo legittima la revoca della confisca ex art. 12 bis operata dal Giudice di appello, che aveva contestualmente dichiarato prescritto il reato contestato. Nel giungere a tale conclusione, il Collegio ha richiamato il principio di diritto formulato dalle Sezioni unite con la sentenza 21 luglio 2015 (Ud. 26 giugno 2015) n. 31617, secondo cui il giudice, nel dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non può disporre, atteso il suo carattere afflittivo e sanzionatorio, la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto.

Tale ultima pronuncia, ha ricordato la Corte, aveva rilevato che “la confisca per equivalente viene ad assolvere una funzione sostanzialmente ripristinatoria della situazione economica, modificata in favore del reo dalla commissione del fatto illecito, mediante l’imposizione di un sacrificio patrimoniale di corrispondente valore a carico del responsabile e pertanto è contraddistinta dal carattere afflittivo e da un rapporto consequenziale alla commissione del reato proprio della sanzione penale, esulando dalla stessa qualsiasi funzione di prevenzione che costituisce la principale finalità delle misure di sicurezza, nel senso che l’oggetto della confisca per equivalente finisce per essere rappresentato direttamente da una porzione del patrimonio, il quale in sé non presenta alcun elemento di collegamento con il reato commesso dall’agente. In definitiva (…) la confisca per equivalente presenta una natura prettamente sanzionatoria, il che impone di escludere (…), che possa essere disposta l’ablazione definitiva del bene ove il reato sia dichiarato estinto per prescrizione”.

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1. La pronuncia appena vista si pone, almeno a prima vista, in contrasto con le più recenti riforme del processo penale, così come interpretate dalle ultime pronunce delle Sezioni Unite, delle quali – sorprendentemente – essa non fa menzione.

Va infatti rilevato che l’art. 6, comma 4, D. lgs. 1 marzo 2018, n. 21 (che ha stabilito il principio della “riserva di codice”), in vigore dal 6 aprile 2018 ha, fra l’altro, introdotto nel codice di procedura penale il nuovo art. 578 bis – Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione, che recita: “Quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell’articolo 240 bis del codice penale e da altre disposizioni di legge, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato”.

Per completezza, si segnala pure che l’art. 1 comma 4 lett. f), Legge 9 gennaio 2019, n. 3 (cd. “Spazzacorrotti”) dopo le parole: “e da altre disposizioni di legge” ha aggiunto le seguenti “o la confisca prevista dall’articolo 322-ter del codice penale”.

2. Orbene, ad una sua piana lettura, tale norma sembrerebbe imporre al giudice di pronunciarsi sulla confisca in caso di prescrizione solo (i.) nei casi di confisca in casi particolari, sia essa prevista dal codice penale o da altre disposizioni di legge, per tale dovendosi intendere, secondo la rubrica dell’art. 240 bis c.p., la cd. confisca allargata o per sproporzione, (ii.) in un unico ulteriore caso di confisca, previsto per i reati contro la pubblica amministrazione all’art. 322 ter c.p. (Questa lettura è confortata da autorevole Dottrina, si veda ad esempio G. Varraso, in Diritto Penale Contemporaneo).

Se così fosse, la confisca per equivalente prevista per i reati tributari dall’art. 12 bis, D. lgs. n. 74/2000, dovrebbe ritenersi esclusa dall’ambito di applicazione della norma e si potrebbe concordare con le conclusioni raggiunte dalla sentenza qui annotata: applicando i principi generali, considerata la portata sanzionatoria della misura, giusto sarebbe escluderne l’applicazione ove il reato sia dichiarato estinto.

A questa conclusione, peraltro, verrebbe in soccorso anche un chiaro dato letterale: le ipotesi di confisca per equivalente si applicano solo “in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale”, come stabilito sia dall’art. 322 ter cod. pen., sia dall’art. 12 bis D. lgs. n. 74/2000 (la dizione è ripresa anche in altre ipotesi, si veda ad esempio l’art. 7 bis, D.P.R. n. 309/90). Non, dunque, in caso di sentenze di proscioglimento.

3. Tuttavia, non può non darsi atto di una diversa e ben più autorevole interpretazione offerta da due recenti pronunce delle Sezioni Unite.

Da un lato, infatti, la Sentenza n. 6141/2019 (pubblicata in questa Rivista, ivi) ha incidentalmente ritenuto che la locuzione “altre disposizioni di legge” contenuta nell’art. 578 bis c.p.p. consista in un riferimento generale alle “plurime forme di confisca previste dalle leggi penali speciali” (parte motiva, para. 19.1).

Dall’altro lato, la Sentenza n. 13539/2020 (pubblicata in questa Rivista, ivi) ha stabilito che l’art. 578 bis c.p.p., come da ultimo novellato, deve essere interpretato nel senso che esso si applica a tutte le ipotesi di confisca. La norma, infatti, “non può che essere letta secondo quanto in essa espressamente contenuto, in particolare non potendo non riconoscersi al richiamo alla confisca «prevista da altre disposizioni di legge», formulato senza ulteriori specificazioni, una valenza di carattere generale, capace di ricomprendere in essa anche le confische disposte da fonti normative poste al di fuori del codice penale”. Per ciò che qui interessa, la Corte ha ritenuto che “è la stessa aggiunta posteriore [della confisca ex art. 322 ter c.p.] a rafforzare una lettura della disposizione inclusiva anche dei provvedimenti ablatori aventi portata lato sensu sanzionatoria, come indubbiamente è la confisca per equivalente” (si veda l’articolato ragionamento svolto in parte motiva, para. 5).

Con riguardo, infine, alla natura dell’art. 578 bis c.p.p., quest’ultima sentenza sembrerebbe ritenere che si tratti di norma processuale (si veda il para 5.2, in parte motiva). Se così fosse, per ciò che riguarda i profili intertemporali, troverebbe applicazione il principio tempus regit actum, con conseguente possibilità di applicare la norma anche a fatti commessi precedentemente alla sua entrata in vigore. Questa lettura appare vieppiù confortata dal fatto che la stessa sentenza ha applicato l’enunciato principio di diritto ad un fatto ben precedente alla introduzione della norma.

Come si diceva, di tutte tali questioni non tratta la sentenza in commento. È pur vero che il dispositivo è stato emesso prima che la più recente delle due citate sentenze fosse pronunciata. Non può, comunque, non rilevarsi che essa si pone in contrasto con l’orientamento consolidato e recentissimo delle Sezioni Unite.

4. Sul tema appare poi opportuna una chiosa. La lettura dell’art. 578 bis c.p.p. offerta dalle Sezioni Unite, secondo cui tutte le ipotesi di confisca, comprese le confische per equivalente, possono essere disposte con una sentenza di proscioglimento ex art. 531 c.p.p., oltre ad essere di dubbia compatibilità con il testo stesso della norma, è pure di dubbia compatibilità con il dettato costituzionale.

Come ricordato dalla sentenza in commento, infatti, la confisca per equivalente ha natura sanzionatoria (si veda anche, proprio con riguardo alla confisca per reati tributari, Cass. n. 46973/2018, commentata in questa Rivista da G. Della Volpe; sulla natura sanzionatoria della confisca nella giurisprudenza europea, si veda invece la sentenza della Corte EDU Welch c. Regno Unito).

A fronte di tale pacifica considerazione, una norma che permetta di irrogare la confisca per equivalente nei casi in cui il reato si sia estinto per intervenuta prescrizione sembra porsi in contrasto con il principio di colpevolezza e di presunzione di innocenza ex art. 27 Cost., dal quale si ritiene discenda l’ulteriore principio per cui l’irrogazione di una sanzione penale può conseguire solo ad un provvedimento di condanna.

Nei casi appena visti, invece, si giunge al paradossale risultato per cui l’imputato è prosciolto (e non condannato), ma pur sempre punito.

I sospetti di illegittimità costituzionale potrebbero, allora, articolarsi come segue:
contrarietà all’art. 27 Cost. dell’art. 578 bis c.p.p., come interpretato dalle sentenze appena viste, nella parte in cui permette l’irrogazione di tutte le ipotesi di confisca per equivalente in caso di intervenuta prescrizione, o quantomeno
contrarietà all’art. 27 Cost. dell’art. 578 bis c.p.p. tout court, nella parte in cui permette l’applicazione della confisca per equivalente ex art. 322 ter c.p. in caso di intervenuta prescrizione.

5. Va comunque dato atto che questa lettura non sembra trovare conforto neppure nella giurisprudenza europea e in quella costituzionale stessa.

Quanto alla prima, si ricorda la recente sentenza della Grande Camera della Corte EDU G.I.E.M. S.r.l. ed altri c. Italia (pubblicata in questa Rivista, ivi), la quale ha ritenuto che l’irrogazione della confisca edilizia ex art. 44, comma 2, D.P.R. n. 380/2001 (avente essa stessa natura sanzionatoria, secondo la precedente sentenza CEDU Sud Fondi srl ed altri c. Italia) possa essere compatibile con una pronuncia di proscioglimento per intervenuta prescrizione, ove vi sia stato – nella sostanza – un accertamento nel merito della responsabilità penale, al di là della formale qualificazione della sentenza. Ad opposta conclusione, invece, era precedentemente giunta la Sezione seconda della Corte EDU con la sentenza Varvara c. Italia (pubblicata in questa Rivista, ivi).

Bisogna, però, rilevare che queste pronunce si sono misurate con l’art. 7 CEDU (principio di legalità e di giurisdizione in materia penale). I problemi che qui si sollevano riguarderebbero, piuttosto, l’art. 6 §2 CEDU, in quanto “corrispondente europeo” dell’art. 27 Cost.

Quanto alla seconda, vanno ricordate le Sentenze della Corte costituzionale n. 85/2008, n. 239/2009 e n. 49/2015.

La sentenza del 2008, per ciò che qui rileva, ha ritenuto che “la categoria delle sentenze di proscioglimento (…) non costituisce un genus unitario, ma abbraccia ipotesi marcatamente eterogenee, quanto all’attitudine lesiva degli interessi morali e giuridici del prosciolto. A fianco di decisioni ampiamente liberatorie (…) detta categoria comprende, difatti, sentenze che, pur non applicando una pena, comportano – in diverse forme e gradazioni – un sostanziale riconoscimento della responsabilità dell’imputato o, comunque, l’attribuzione del fatto all’imputato medesimo”. La stessa pronuncia ha definito paradigmatiche in questo senso le sentenze di dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.

La sentenza del 2009, valutando la legittimità costituzionale della confisca edilizia ex art. 44, comma 2, D.P.R. n. 380/2001 disposta a prescindere dal giudizio di responsabilità dell’imputato, nel richiamare la pronuncia appena citata, ha ritenuto che “non si può affermare che siffatto «sostanziale riconoscimento», per quanto privo di effetti sul piano della responsabilità penale, sia comunque impedito da una pronuncia di proscioglimento, conseguente a prescrizione, ove invece l’ordinamento imponga di apprezzare tale profilo per fini diversi dall’accertamento penale del fatto di reato”.

La sentenza del 2015, infine, dichiarando inammissibili due questioni di legittimità proposte alla luce della citata sentenza CEDU Varvara c. Italia, da un lato ha ricordato che “solo nel caso in cui si trovi in presenza di un «diritto consolidato» o di una «sentenza pilota», il giudice italiano sarà vincolato a recepire la norma individuata a Strasburgo, adeguando ad essa il suo criterio di giudizio per superare eventuali contrasti rispetto ad una legge interna” e, dall’altro lato, ha ritenuto che la sentenza di Strasburgo “non riflette alcun orientamento consolidato della giurisprudenza europea” (su tale pronuncia si veda la lucida analisi di V. Manes, in Diritto Penale Contemporaneo).

Proprio sulla base di tali convergenti pronunce, il giudice nazionale ha sviluppato un altrettanto consolidato orientamento, teso ad ammettere l’applicazione della confisca edilizia in caso di proscioglimento motivato dalla estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Si vedano, ex multis, le più significative Cass. n. 5936/2019 (pubblicata in questa Rivista, ivi) e Cass. n. 47280/2019.

È pur vero che tale orientamento si riferisce specificamente alla confisca edilizia. Ma è altrettanto vero che la differenza con il caso di specie, vale a dire con una ipotesi di confisca per equivalente, appare piuttosto sottile, sia perché la misura ablatoria ex art. 44 comma 2 D.P.R. n. 380/2001 ha – secondo giurisprudenza costante – essa stessa natura sanzionatoria (cfr. ex plurimis Cass. n. 38728/2004), sia perché le sentenze delle Sezioni Unite appena viste ne equiparano il regime di applicabilità in caso di prescrizione del reato.

Per completezza va, infine, ricordato che è tuttora pendente innanzi alle Sezioni Unite l’ulteriore questione se tale orientamento possa ritenersi applicabile pure alla confisca facoltativa diretta del profitto del reato, ai sensi dell’art. 240 comma 1 c.p. (si veda l’ordinanza di rimessione, pubblicata in questa Rivista, ivi).

6. Il quadro della giurisprudenza sul punto appare dunque compatto e, tuttavia, poco convincente. Esso infatti delinea uno scenario processuale in cui al giudice è concesso (rectius, imposto) di esercitare lo ius puniendi, applicando una misura effettivamente sanzionatoria, al di fuori di una pronuncia di condanna, nel caso in cui il fatto per cui si punisce sia prescritto. In buona sostanza, l’imputato può (rectius, deve) essere punito anche quando il fatto commesso si sia estinto.

Provocatoriamente, ci si può domandare se questa impostazione debba ritenersi diversa da una ipotesi di applicazione delle pene principali per mezzo di una sentenza di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Se – come pare a chi scrive – la risposta fosse negativa, sulla scorta del citato orientamento si dovrebbe concedere (rectius, imporre) al giudice di irrogare anche pene quali la reclusione o la multa con una sentenza di proscioglimento ex art. 531 c.p.p.

A quel punto sarebbe davvero complicato sostenere la compatibilità di un tale sistema punitivo con la Carta costituzionale, con la Convenzione EDU e, più in generale, con lo Stato di diritto.

Ecco perché, seppure contrastante con tutto quanto sinora visto, la pronuncia in epigrafe deve ritenersi condivisibile.

Come citare il contributo in una bibliografia:
L. Roccatagliata, Confisca per equivalente e prescrizione del reato. Le contrastanti indicazioni del Giudice di legittimità e i seri dubbi sulla compatibilità con il dettato costituzionale, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 5