ARTICOLIDalle Sezioni Unite

Droghe “leggere” e aggravante dell’ingente quantità a seguito del D.L. 20 marzo 2014, n. 36: depositata la sentenza delle Sezioni Unite (14722/2020).

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 12 maggio 2020 (ud. 30 gennaio 2020), n. 14722
Presidente Carcano, Relatore Fumu

Come avevamo anticipato, con ordinanza n. 38635 del 2019 era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: «se, con riferimento alle cd. “droghe leggere”, la modifica del sistema tabellare realizzata per effetto del D.L. 20 marzo 2014 n. 36 convertito con modificazioni nella legge 16 maggio 2014, n. 79, imponga una nuova verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione della circostanza aggravante della ingente quantità, in considerazione dell’accresciuto tasso di modulazione normativa, oppure mantengano validità, per effetto della espressa reintroduzione della nozione di quantità massima detenibile, ai sensi del comma 1 bis dell’art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990 e ss.mm .ii., i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile di cui alla sentenza delle SS.UU. n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi, Rv. 253150».

Con sentenza n. 14722, depositata il 12 maggio 2020, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: «a seguito della riforma introdotta in tema di stupefacenti dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 marzo 2014, n. 79, mantengono validità i criteri fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi, per l’individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell’ingente quantità prevista dall’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 e che, con riferimento in particolare alle c.d. droghe leggere, la soglia rimane fissata in 2 kg. di principio attivo».

Redazione Giurisprudenza Penale

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