La responsabilità amministrativa della società straniera per reati consumati su territorio italiano da un soggetto apicale nel suo interesse.
in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 5 – ISSN 2499-846X
di Enrico Napoletano ed Elena Massignani
Cassazione Penale, Sez. VI, 7 aprile 2020 (ud. 11 febbraio 2020), n. 11626
Presidente Calvanese, Relatore Bassi
La decisione della Corte di Cassazione interviene a chiusura di una vicenda in cui, all’esito dei due gradi di giudizio di merito, due Società facenti parte di un gruppo olandese, aventi entrambe la propria sede principale all’estero, erano state condannate per l’illecito amministrativo previsto agli artt. 5 e 25 del D. Lgs. n. 231/01, in relazione ad una serie di condotte corruttive consumate in Italia dai rispettivi vertici aziendali nell’interesse del gruppo societario.
Nella specie, gli autori dei reati presupposto, rivestenti entrambi una posizione apicale nelle rispettive Società ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 231/01, erano stati condannati per una serie di condotte corruttive commesse in concorso con il consulente legale del curatore fallimentare (artt. 110, 319, 319-ter e 321 c.p.), per aver corrisposto a quest’ultimo illecite erogazioni in denaro in cambio di favoritismi nell’acquisizione dei beni di una Società fallita, a vantaggio delle Società rappresentate e a scapito di altre concorrenti.
Tra i vari motivi di censura della decisione di secondo grado, entrambe le ricorrenti si dolevano del fatto che sia il Tribunale che la Corte d’Appello di Roma, in violazione degli artt. 20 c.p.p. e 5 del D. Lgs. n. 231/01, avrebbero “ravvisato la giurisdizione dell’A.G. nazionale sebbene si tratti di condotte commesse in Italia da società aventi sede principale all’estero, non potendosi muovere un rimprovero all’ente derivante da una “colpa di organizzazione” se non nel luogo ove esso abbia il suo centro decisionale”.
Nel sostenere la tesi in oggetto, la difesa delle Società imputate faceva leva sulla natura autonoma della responsabilità dell’ente per l’illecito amministrativo rispetto alla responsabilità penale personale dell’autore del reato presupposto, facendone discendere, come precipitato diretto, la necessità che l’accertamento della prima avvenga dinnanzi al Giudice del luogo “ove si è verificata la lacuna organizzativa”, la cui giurisdizione assume valore indipendente rispetto a quella del Giudice competente per l’accertamento del fatto (o dei fatti) di reato presupposto.
A ciò, nella prospettazione difensiva delle ricorrenti, era da aggiungersi la difficoltà per Società estere di adottare strumenti di compliance aziendale – tra cui Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo – aventi l’idoneità preventiva richiesta dalla legge italiana ai fini esimenti e/o attenuanti dell’eventuale responsabilità amministrativa da reato, in quanto la legislazione domestica vigente nello Stato di appartenenza non prevede alcuno strumento giuridico analogo o comunque accostabile al nostrano D. Lgs. n. 231/2001.
Come citare il contributo in una bibliografia:
E. Napoletano – E. Massignani, La responsabilità amministrativa della società straniera per reati consumati su territorio italiano da un soggetto apicale nel suo interesse, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 5