Sulla responsabilità dell’amministratore subentrante per il debito erariale contratto dal precedente amministratore.
Cassazione Penale, Sez. III, 15 maggio 2020 (ud. 13 dicembre 2019), n. 15218
Presidente Izzo, Relatore Scarcella
Segnaliamo, in tema di reati tributari, la sentenza con cui la terza sezione della Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema della responsabilità dell’amministratore subentrante per il debito erariale contratto dal precedente amministratore.
«Nel caso in cui un diverso soggetto sia subentrato nella carica di amministratore di una società di capitali dopo la presentazione della dichiarazione di imposta ma prima della scadenza del versamento – scrive la Cassazione – lo stesso sarà responsabile dell’omesso versamento delle somme dovute sulla base della stessa dichiarazione, qualora non abbia compiuto un previo controllo contabile sugli ultimi adempimenti fiscali, esponendosi in questo modo volontariamente a tutte le conseguenze connesse ad eventuali pregresse inadempienze».
«Laddove, infatti, si ritenesse che il nuovo amministratore non risponde dell’illecito penale allorquando l’inadempimento sia ascrivibile alla condotta del precedente titolare della carica, il quale abbia lasciato la società in condizioni di crisi economica, l’obbligo fiscale potrebbe essere facilmente aggirato mediante un avvicendamento nella gestione dell’ente prima della scadenza del termine per il pagamento delle imposte. Del mancato versamento delle tasse non risponderebbe sostanzialmente né il precedente né il nuovo amministratore».
«Questa Corte – si legge nel provvedimento – ha infatti affermato che colui il quale subentri a terzi nella carica di amministratore di una società ha la possibilità di verificare quali debiti tributari gravino sulla stessa e la liquidità disponibile, acquisendo consapevolezza in ordine alla possibilità per l’impresa di soddisfare o meno tali obbligazioni. Si avrà de facto l’accettazione del rischio di un evento specifico (rectius il mancato pagamento delle imposte), non direttamente voluto ma rappresentato (dolo eventuale), e non già di una situazione pericolosa in cui l’evento potrebbe essere il possibile risultato della condotta, nella previsione che esso non si verificherà (colpa grave)».