Sospensione della prescrizione introdotta dal decreto cura Italia: sollevata questione di legittimità costituzionale.
Tribunale di Siena, Ordinanze 21 maggio 2020
Giudice dott. Simone Spina
Con le ordinanze qui allegate, il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione monocratica, ha sollevato due identiche questioni di legittimità costituzionale dell’art. 83, comma 4, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. decreto cura Italia convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27).
Come è noto, tale norma ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione del reato per lo stesso periodo in cui è stata disposta la sospensione dei termini processuali in ragione dell’emergenza Covid-19 (complessivamente dal 9 marzo all’11 maggio 2020).
La questione di legittimità è stata sollevata in ragione del ritenuto contrasto con il principio della irretroattività della legge penale sfavorevole (art. 25, comma 2, Cost.), nella misura in cui tale norma pare doversi applicare anche ai fatti commessi prima della entrata in vigore della norma (i.e. 17 marzo 2020), nonché prima del dies a quo della sospensione ivi prevista (i.e. 9 marzo 2020).
Le due ordinanze si inseriscono, infatti, in due procedimenti penali nei quali il fatto contestato sarebbe stato commesso prima dei citati momenti ed il termine di sospensione sarebbe spirato, al netto della sospensione prevista dalla norma censurata, il 20 aprile 2020 e il 16 maggio 2020.
Tuttavia, in virtù dell’art. 83, comma 4, cit. – che ha ancorato la sospensione del termine di prescrizione alla sospensione dei termini processuali per complessivi 63 giorni (dal 9 marzo al 11 maggio 2020) – ad avviso del Tribunale il decorso della prescrizione dovrebbe ritenersi ulteriormente sospeso per un periodo di pari durata.
Il dubbio di legittimità costituzionale sollevato dal Tribunale colpisce la citata norma, nella misura in cui essa avrebbe avuto l’effetto di modificare in senso sfavorevole all’imputato il regime della prescrizione di un reato commesso prima della sua entrata in vigore.
Come può leggersi paragrafo 4 dell’ordinanza, il Giudice ha ritenuto che l’istituto della prescrizione appartenga al “profilo statico” della potestà punitiva dello Stato (i.e. al diritto penale sostanziale), e non al “profilo dinamico” (i.e. al diritto penale processuale); in quanto tale, le regole della prescrizione devono ritenersi vincolate al rispetto del principio di irretroattività stabilito dall’art. 25, comma 2, Cost., e non già al diverso principio – valido per le norme penali cd. dinamiche – del tempus regit actum.
Fra gli argomenti a sostegno di tale qualificazione, il Giudice ha ripreso il consolidato orientamento della Corte costituzionale sul tema, espresso da ultimo nella vicenda Taricco, secondo cui la prescrizione è “istituto che incide sulla punibilità della persona, riconnettendo al decorso del tempo l’effetto di impedire l’applicazione della pena”, e per conseguenza essa “rientra nell’alveo costituzionale del principio di legalità penale sostanziale enunciato dall’art. 25, secondo comma, Cost. con formula di particolare ampiezza” (Corte cost., Sentenza n. 115/2018, pubblicata in questa Rivista, ivi, conforme alle precedenti pronunce n. 265/2017, n. 143/2014, n. 294/2010, n. 324/2008, n. 393/2006, n. 275/1990).
Sotto altro profilo, il Giudice ha ritenuto di non poter interpretare la norma in senso compatibile all’art. 25, comma 2, Cost.
Sul punto, il Tribunale ha svolto le seguenti considerazioni.
1. L’art. 83, comma 4, D.L. n. 18/2020 non potrebbe considerarsi una particolare applicazione di quanto già previsto dall’art. 159, comma 1, c.p., al quale andrebbe perciò ricollegato l’effetto sospensivo della prescrizione per i procedimenti rinviati d’ufficio ai sensi del citato Decreto Legge (ordinanza, para 5.2).
Da un lato, infatti, una simile ricostruzione interpretativa avrebbe l’effetto di negare portata innovativa della norma oggetto della questione di legittimità e, con essa, la sua capacità di produrre effetti giuridici, con ciò operandosi una sua interpretatio abrogans nella parte relativa alla sospensione della prescrizione. Dall’altro lato, tale interpretazione postulerebbe che, ai sensi dell’art. 159, comma 1, c.p., ogni rinvio d’ufficio rappresenti un “caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale…è imposta da una particolare disposizione di legge”, finendo per equiparare la nozione di “rinvio di udienza” a quella di “sospensione del procedimento”, ascrivendo ad entrambe il medesimo effetto in punto di sospensione del corso della prescrizione, da ritenersi così prodotto ogni volta che il giudice disponga un rinvio di udienza. La stessa sistematica del codice di rito smentirebbe la sussistenza di un nesso biunivoco tra rinvio di udienza e sospensione del procedimento (si vedano gli esempi a conforto di tale considerazione illustrati nell’ordinanza, para 5.2).
2. Sotto altro aspetto, ha ritenuto il Giudice che la legittimità costituzionale dell’art. 83, comma 4, D.L. n. 18/2020 non potrebbe trarsi dal carattere “emergenziale”, “eccezionale” o “necessitato” della legislazione cui la norma appartiene.
Infatti, come in passato rilevato dalla Corte costituzionale, il principio di irretroattività della legge penale esprime “un principio supremo dell’ordinamento, posto a presidio dei diritti inviolabili dell’individuo, per la parte in cui esige che le norme penali (…) non abbiano in nessun caso portata retroattiva” (Corte costituzionale, ordinanza n. 24 2017, pronunciata nell’ambito della vicenda Taricco, pubblicata in questa Rivista, ivi, e successivamente commentata, ivi).
In altri termini, lo stato di diritto impedirebbe di individuare spazi di deroga al principio sancito dall’art. 25, comma 2, Cost.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale di Siena ha sollevato la seguente questione di legittimità costituzionale: «legittimità costituzionale dell’art. 83, comma 4, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per contrasto con il principio di legalità in materia penale, espresso dall’art. 25, comma 2, Cost. e, più in particolare, con il sotto-principio di irretroattività della legge penale sfavorevole al reo, là dove è previsto che il corso della prescrizione dei reati commessi prima del 9 marzo 2020 rimanga sospeso, per un periodo di tempo pari a quello in cui sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti penali».