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Il Magistrato di sorveglianza di Spoleto rinvia alla Consulta il vaglio del Decreto Legge sulle scarcerazioni.

Magistrato di Sorveglianza di Spoleto, 26 maggio 2020, ord. n. 1380/2020
Dott. Fabio Gianfilippi

Il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto, con ordinanza n. 1380 del 26 maggio scorso, ha sollevato una prima censura di costituzionalità dell’art. 2 del Decreto Legge 10 maggio 2020, n. 29, in tema di “Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o di differimento della pena per motivi connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19” (per accedere al testo del Decreto, clicca qui).

La norma posta al vaglio della Consulta prevede un procedimento di rivalutazione della permanenza dei motivi legati all’emergenza sanitaria da Coronavirus nei casi di condannati per alcuni gravi reati (artt. 270, 270bis, 416bis c.p., 74, c. 1, D.P.R. 309/1990, delitto commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l’associazione mafiosa, o per un delitto commesso con finalità di terrorismo, nonché in relazione ai condannati e gli internati sottoposti al regime previsto dall’articolo 41bis della legge 26 luglio 1975, n. 354) entro il termine di quindici giorni dall’adozione del provvedimento e, successivamente, con cadenza mensile.

Il Giudice umbro ha così ritenuto “rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del d.l. 10 maggio 2020 n.29, nella parte in cui prevede che proceda a rivalutazione del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare o di differimento della pena per motivi connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19, il magistrato di sorveglianza che lo ha emesso, per violazione degli artt. 3, 24 comma 2 e 111 comma 2 Cost.

Nello specifico, il Magistrato di Sorveglianza ha sollevato una censura limitata alla violazione del diritto di difesa, nel caso in cui la rivalutazione della misura competerebbe al magistrato de plano, in assenza di alcun contraddittorio: “La descritta procedura appare censurabile ai sensi degli art. 24, comma 2 e 111 comma 2 Cost., in particolare appunto poiché si svolge senza adeguato coinvolgimento della difesa e senza il necessario contraddittorio delle parti in condizioni di parità. Dalla descrizione dei passaggi essenziali della procedura (…), emerge all’evidenza l’assenza, che in tal senso non appare ragionevole, di qualsiasi formale coinvolgimento della difesa dell’interessato, nonostante dalla decisione del magistrato di sorveglianza derivi l’eventuale ripristino della massima privazione della libertà rappresentata dal rientro in carcere, per altro di una persona affetta da rilevanti patologie e già destinataria di una misura volta essenzialmente alla tutela del diritto alla salute (art. 32 Cost.) e ad una detenzione conforme al senso di umanità (art. 27 comma 3 Cost.)”.

L’ordinanza evidenzia, inoltre, un contrasto con l’art. 3 Cost., nella misura in cui il condannato, ammesso alla detenzione domiciliare surrogatoria subisce il procedimento di frequentissima rivalutazione con rito a contraddittorio pieno, oppure senza alcuna possibilità di replica sui contenuti istruttori, soltanto in base al dato del tutto casuale che rispetto alla pronuncia interinale del magistrato di sorveglianza sia già intervenuta la decisione in via definitiva finanzi al tribunale di sorveglianza, oppure la stessa risulti calendarizzata in tempi successivi.

Redazione Giurisprudenza Penale

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