Sul potere del giudice dell’esecuzione di rideterminare una sanzione amministrativa accessoria oggetto di una declaratoria di illegittimità costituzionale: la parola alla Consulta
Tribunale di Milano, Ordinanza, 4 febbraio 2020
Giudice dott. Roberto Crepaldi
Segnaliamo l’ordinanza con cui il Tribunale di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 25, 35, 41, 117, in relazione agli articoli 6 e 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e 136 della Costituzione, dell’art. 30 comma 4 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (ai sensi del quale «quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale e’ stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali») nella parte in cui la disposizione stessa non è applicabile alle sanzioni amministrative che assumano natura sostanzialmente penale ai sensi della Convenzione EDU e, come tale, non consente al giudice dell’esecuzione di rideterminare una sanzione amministrativa accessoria oggetto di una declaratoria di illegittimità costituzionale che ne abbia mutato di fatto la disciplina.