Nuovi confini del peculato nelle dinamiche legate all’imposta di soggiorno. L’omesso o ritardato versamento dell’imposta a seguito del cd. “dl rilancio”
in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 6 – ISSN 2499-846X
Negli ultimi anni il trattenimento dell’imposta di soggiorno da parte del responsabile della struttura ricettiva è stato diffusamente inquadrato nella fattispecie delittuosa di cui all’art. 314 c.p. Orbene, il panorama così delineato sembra apprestarsi a subire uno stravolgimento che apparirebbe espressivo di una presa di posizione legislativa maggiormente favorevole all’impresa alberghiera.
Nel Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19“, sono state introdotte, all’articolo 180, alcune disposizioni volte a rimodulare il rapporto sussistente tra Ente Locale e responsabile della struttura ricettiva – alberghiera, con riferimento agli oneri comunicativi e riversativi correlati all’istituto dell’imposta di soggiorno.
Segue una disamina sulla portata applicativa della norma in esame a livello intertemporale e sotto il profilo del principio di specialità. L’analisi concerne anche la possibile depenalizzazione dell’illecito penale inizialmente contestato dalle Procure e i suoi verosimili effetti, anche in ordine ai procedimenti penali già definiti con sentenza di condanna.
Come citare il contributo in una bibliografia:
F. Schippa, Nuovi confini del peculato nelle dinamiche legate all’imposta di soggiorno. L’omesso o ritardato versamento dell’imposta a seguito del cd. “dl rilancio”, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 6