Reati agroalimentari e responsabilità degli enti: verso un nuovo modello organizzativo con efficacia esimente?
in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 6 – ISSN 2499-846X
di Enrico Napoletano e Elena Massignani
Il 6 Marzo scorso è stato presentato in prima lettura alla Camera dei Deputati il Disegno di Legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 25 febbraio, che prevede “nuove norme in materia di reati agroalimentari” allo scopo di attuare una profonda rivisitazione dei vigenti strumenti di tutela penale.
Tra gli aspetti più rilevanti della riforma proposta vi è l’estensione della responsabilità amministrativa dipendente da reato – introdotta, come noto, con il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 – a tutte le imprese che operano nel comparto alimentare, anche di minori dimensioni, che siano costituite in forma societaria. Sono tali, le imprese individuate dall’art. 3 del Regolamento (CE) n. 178/2002, e precisamente “ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti” (n. 2); intendendosi, con quest’ultima formula, “qualsiasi fase, importazione compresa, a partire dalla produzione primaria di un alimento inclusa fino al magazzinaggio, al trasporto, alla vendita o erogazione al consumatore finale inclusi e, ove pertinente, l’importazione, la produzione, la lavorazione, il magazzinaggio, il trasporto, la distribuzione, la vendita e l’erogazione dei mangimi” (n. 16).
Questa scelta di politica criminale deriva dalla consapevolezza che la criminalità agroalimentare (i cd. food crimes) ha assunto nel tempo una dimensione sempre più organizzata e strutturata, se non addirittura associativa, con un impatto sulle casse dello Stato che si aggira intorno ai 24,5 miliardi di euro l’anno.
Il legislatore, quindi, con questo progetto di riforma, in chiave di prevenzione generale, intende, per un verso, rafforzare la risposta punitiva dello Stato ridefinendo il quadro sanzionatorio di reati previgenti e introducendo nuove fattispecie delittuose, tra cui, il “disastro sanitario”; e, per altro verso, estendere la responsabilità penale personale dell’autore dell’illecito agroalimentare anche alla Società, laddove il reato sia stato commesso da un soggetto che riveste una carica apicale o subordinata nell’azienda, nell’esclusivo interesse o a vantaggio della stessa, eludendo fraudolentemente gli strumenti e i presidi di controllo aziendali attuati nella filiera produttiva.
In quest’ottica, il progetto di riforma prevede l’inclusione nell’elenco degli illeciti amministrativi dipendenti da reato di due nuove fattispecie:
– l’ 25-bis2, rubricato “frodi in commercio di prodotti alimentari”, tra cui rientrano i reati presupposto di cui agli artt. 516 c.p. (vendita di sostanze alimentari non genuine), 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci), 517-quater c.p. (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari) e 517-quater1 c.p. (nuova Agropirateria);
– l’ 25-bis3, rubricato “delitti contro la salute pubblica”, tra cui rientrano altri reati presupposto quali gli artt. 439 (Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari), 439-bis (Contaminazione o corruzione di acque o di alimenti), 440 (Produzione, importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti pericolosi o contraffatti), 440-bis, 444 (Informazioni commerciali ingannevoli e pericolose), 445-bis (Disastro sanitario), 452 c.p. (Delitti colposi contro la salute pubblica).
Tuttavia, il Disegno di Legge, unitamente all’introduzione degli illeciti agroalimentari tra i reati presupposto della responsabilità dell’Ente, prevede anche un nuovo art. 6-bis, rubricato “Modelli di organizzazione dell’ente qualificato come impresa alimentare”. Con questa nuova norma, il Legislatore ha inteso descrivere tassativamente i requisiti essenziali che dovrà avere il Modello di prevenzione del rischio-reato delle Imprese del settore, affinché questo possa qualificarsi “idoneo ad avere efficacia esimente o attenuante della responsabilità amministrativa delle imprese alimentari costituite in forma societaria”.
Come citare il contributo in una bibliografia:
E. Napoletano – E. Massignani, Reati agroalimentari e responsabilità degli enti: verso un nuovo modello organizzativo con efficacia esimente?, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 6