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La giurisdizione “inaccessibile” in materia di permessi premio

in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 6 – ISSN 2499-846X

La questione di legittimità costituzionale dell’art. 30 bis ord. pen. offre lo spunto per analizzare le criticità che connotano la procedura in materia di permessi premio.

Incidendo sul trattamento sanzionatorio e, quindi, sul grado di privazione della libertà personale, le decisioni in tema di permessi premio dovrebbero essere assunte all’esito di un procedimento dotato dei requisiti minimi della giurisdizionalità, così come imposto dall’art. 13 comma 2 Cost. e affermato in più occasioni dalla Corte costituzionale. Invece, l’assenza di garanzie partecipative dinanzi al magistrato di sorveglianza e l’esiguità del termine per proporre reclamo riducono la procedura delineata dall’art. 30 bis ord. pen. a un simulacro di giurisdizione, ledendo il diritto del detenuto all’equo processo di sorveglianza.

Con sentenza n. 113 del 2020, depositata il 12 giugno 2020, la Corte Costituzionale, accogliendo la questione sollevata dalla Cassazione, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 30-ter comma 7 ord. pen., nella parte in cui prevede, mediante rinvio al precedente art. 30-bis, che il provvedimento relativo ai permessi premio è soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza entro ventiquattro ore dalla sua comunicazione, anziché prevedere a tal fine il termine di quindici giorni.

Come citare il contributo in una bibliografia:
E.  Crippa, La giurisdizione “inaccessibile” in materia di permessi premio, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 6