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La natura sostanziale della prescrizione e le intenzioni processuali della legislazione ai tempi dell’emergenza sanitaria: in dubbio la legittimità costituzionale della sospensione della prescrizione disposta dal Decreto Cura Italia

in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 6 – ISSN 2499-846X

Il contributo si occupa di 4 recenti ordinanze di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale affinché, quest’ultima, valuti se sia conforme a Costituzione la norma, contenuta nell’art. 83 del c.d. Decreto Cura Italia (D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, e successivamente modificato dall’art. 36 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito in Legge 3 giugno 2020, n. 40), che, oltre alla sospensione dei termini di adozione dei provvedimenti giudiziari e di compimento degli atti, ed al rinvio delle udienze nella c.d. Fase 1, ha disposto la sospensione della prescrizione per i reati oggetto di procedimenti penali ai quali si applicano le suddette forme di sospensione o rinvio.

Il punto essenziale di tali ordinanze è rappresentato dal riconoscimento della natura sostanziale dell’istituto della prescrizione e delle sue vicende modificative, il cui regime giuridico deve conseguentemente rispettare tutti i canoni costituzionali relativi alle disposizioni incriminatrici ed a quelle che determinano un peggioramento dello statuto giuridico del soggetto sottoposto a procedimento penale o potenzialmente resosi responsabile di un fatto di reato, primo fra tutti quello del divieto di applicazione retroattiva.

Sebbene il legislatore volesse chiaramente sterilizzare la tendenziale impossibilità di far funzionare il sistema giustizia per un determinato periodo di tempo mediante il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini di prescrizione, lo stesso, non avendo esplicitamente disposto la sospensione dei procedimenti, ha prodotto una norma che, incidendo negativamente sul rapporto tra individuo ed ordinamento, non dovrebbe poter avere applicazione retroattiva – dunque incidendo su reati già asseritamente commessi – potrebbe che valere solo per il futuro (così rendendosi, di fatto, inutile).

Nonostante esistano opinioni che mettono in discussione la natura sostanziale della prescrizione, l’autore ritiene che la funzione di tale istituto e la sua collocazione sistematica all’interno del codice sostanziale siano idonei a confermarne tale natura, dovendosi, in caso contrario, da un lato, riconoscere natura processuale anche a tutta una serie di altri istituti che, a ben vedere, incidendo sul contenuto del rapporto tra libertà ed autorità, hanno anch’essi la natura sostanziale, e, dall’altro, riconoscere persino la possibilità di un’applicazione analogica in malam partem di istituti quali la sospensione e l’interruzione della prescrizione; eventualità, questa, esclusa anche dalla giurisprudenza a Sezioni Unite.

Come citare il contributo in una bibliografia:
B. Andò, La natura sostanziale della prescrizione e le intenzioni processuali della legislazione ai tempi dell’emergenza sanitaria: in dubbio la legittimità costituzionale della sospensione della prescrizione disposta dal Decreto Cura Italia, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 6