Sulla configurabilità della appropriazione indebita nel caso di mancata restituzione di acconto o caparra a seguito della risoluzione di un contratto preliminare per l’acquisto di un immobile
Cassazione Penale, Sez. II, 23 giugno 2020 (ud. 3 marzo 2020), n. 19095
Presidente Diotallevi, Relatore Imperiali
In tema di appropriazione indebita, si segnala la sentenza con cui la Corte di Cassazione, pur dando atto di un precedente difforme, ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale secondo cui «non integra il delitto di cui all’art. 646 c.p. la condotta del promittente venditore che, a seguito della risoluzione del contratto preliminare per l’acquisto di un immobile, non restituisca al promissario acquirente la somma ricevuta a titolo di acconto sul prezzo pattuito, e ciò in quanto, a seguito della dazione, la somma di denaro è entrata definitivamente a far parte del patrimonio dell'”accipiens”senza alcun vincolo di impiego, con la conseguenza che nel caso di in cui il contratto venga meno tra le parti matura solo un obbligo di restituzione che, ove non adempiuto, integra esclusivamente un inadempimento di natura civilistica».
Tale principio – si legge nella sentenza – «va applicato sia all’acconto che alla caparra, giacché, come si è osservato, benché sotto il profilo civilistico l’uno sia differente dall’altra, sotto il profilo penalistico non è possibile effettuare alcuna distinzione proprio perché sia l’acconto che la caparra non hanno alcun impiego vincolato: di conseguenza, entrando la somma di denaro a far parte del patrimonio dell’accipiens, a carico di costui, nel caso in cui il cbntratto venga meno fra le parti con effetti restitutori, matura solo un obbligo di restituzione che, ove non adempiuto, integra solo gli estremi di un inadempimento di natura civilistica».