Sospensione della prescrizione ex art. 83 c. 4 d.l. n. 18/2020 e irretroattività: una prima decisione della Cassazione
Cassazione Penale, Sez. III, ud. 2 luglio 2020, informazione provvisoria
In merito alla sospensione della prescrizione introdotta a causa dell’emergenza da Covid-19, segnaliamo l’informazione provvisoria della decisione con cui la Corte di Cassazione ha affermato che «la sospensione del corso della prescrizione prevista dall’art. 83 comma 4 del d.l. 18 marzo 2020, n. 18 non viola il principio di irretroattività delle legge penale sfavorevole di cui all’art. 25, comma 2, Cost, in quanto, premessa la natura sostanziale dell’istituto della prescrizione (Corte cost. n. 115 del 2018), la durata della sospensione, dovuta a fattore esogeno (emergenza sanitaria), ha carattere generale, proporzionato e temporaneo, così realizzando un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali, nessun dei quali è assoluto e inderogabile».
Sullo stesso tema, è stata invece sollevata questione di legittimità costituzionale dai Tribunali di Siena, Spoleto, Crotone e Roma.
Per un approfondimento rinviamo agli articoli di N. Madia, Tre questioni problematiche in tema di sospensione della prescrizione connessa all’emergenza Covid-19, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 5 e B. Andò, La natura sostanziale della prescrizione e le intenzioni processuali della legislazione ai tempi dell’emergenza sanitaria: in dubbio la legittimità costituzionale della sospensione della prescrizione disposta dal Decreto Cura Italia, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 6.