Il Governo approva il testo definitivo del decreto legislativo di attuazione della Direttiva PIF.
Il Consiglio dei Ministri del 6 luglio, su proposta del Ministro per gli Affari Europei, Vincenzo Amendola, e del Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha approvato in esame definitivo il decreto legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale, c.d. Direttiva PIF (si veda sul punto il Comunicato stampa del Governo, accessibile qui; per un approfondimento sull’iter di approvazione, clicca qui)
Il testo, in attesa della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, comporterà numerose e rilevanti modifiche sulla disciplina di diversi reati (in particolare i reati tributari ed alcuni di quelli contro la pubblica amministrazione) e porterà a un’ulteriore estensione del perimetro di responsabilità degli enti, ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Parlamento Europeo e Consiglio dell’UE il 5 luglio 2017 avevano approvato l’articolato testo della Direttiva citata, che poneva l’obbligo a carico degli Stati membri – entro il 6 luglio 2019 – di adottare degli strumenti di tutela della riscossione dell’IVA comunitaria a mezzo della repressione penalistica e tramite forme di responsabilità delle persone giuridiche per gli illeciti che pregiudicano le finanze unionali (il testo della Direttiva è stato pubblicato in questa Rivista, ivi, con successivi commenti di N. Parisi e La Vattiata).
La Direttiva era volta a completare il quadro delle misure poste a tutela degli interessi finanziari dell’Unione in diritto amministrativo e civile con quelle di natura prettamente penalistica, “evitando al contempo incongruenze sia all’interno di ciascuna di tali branche del diritto che tra di esse” (Considerando n.3 della Direttiva).
Per permettere l’armonizzazione dell’ordinamento interno a tali principi, il Parlamento italiano aveva delegato il Governo ad adottare il presente decreto con la Legge 4 ottobre 2019, n. 117 (cd. legge di delegazione europea 2018).
L’art. 3 di questa legge stabiliva principi e criteri direttivi piuttosto precisi, ma per la verità anche molto ampi, delegando il Governo a svolgere ogni modifica necessaria per conformare l’ordinamento italiano alla Direttiva.
Così, il Governo ha ritenuto opportuno emanare uno specifico decreto, che desse attuazione proprio e solo a tali obblighi comunitari.
Il nuovo decreto apporta, innanzitutto, svariate modifiche al Codice penale. Vengono introdotte alcune aggravanti speciali ai delitti ex artt. 316 (peculato mediante profitto dell’errore altrui), 316 ter (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), 319 quater (induzione indebita a dare o promettere utilità) c.p., nei casi in cui il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Sono stati inoltre novellati sia l’art. 322 bis, che l’art. 640 c.p., prevedendo un’estensione della punibilità anche in caso di attività illecite ai danni dell’UE (con una dilatazione sempre più marcata del concetto di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio).
Altra novità di assoluto rilievo consiste nella previsione della punibilità per il tentativo (generalmente esclusa dall’art. 6 D. Lgs. 74/2000) per i reati tributari di cui agli articoli 2 (dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) e 4 (dichiarazione infedele), in caso di fatti transnazionali (all’interno dell’Unione), se commessi al fine di evadere l’IVA per un importo non inferiore a 10 milioni di euro.
Sono state poi svolte operazioni di maquillage sul T.U. delle disposizioni legislative in materia doganale (D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43) e della Legge 23 dicembre 1986, n.898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell’olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo).
Altra novità di grande importanza consiste nella massiccia estensione del catalogo dei reati presupposto alla responsabilità degli enti.
Nel D.Lgs. 231/2001 vengono infatti introdotti i delitti di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986), peculato – escluso il peculato d’uso – (art. 314, c.1, c.p.), peculato mediante profitto dell’errore altrui (316 c.p.), abuso d’ufficio (323 c.p.), dichiarazione infedele (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 4 D.Lgs. 74/200), omessa dichiarazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 5 D.Lgs. 74/200), indebita compensazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 10 quater D.Lgs. 74/200) e contrabbando (D.P.R. 43/1973).
Per l’entrata in vigore del decreto, si attende la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.